Network
Pubblica i tuoi prodotti
Pergola, realizzazione sempre consentita anche nelle aree tutelate

Pergola, realizzazione sempre consentita anche nelle aree tutelate

Il Tar Sardegna spiega la differenza tra pergole e tettoie e afferma che non si può negare un’opera destinata a rendere l’edificio più vivibile

Vedi Aggiornamento del 06/12/2023
Foto: 123artfotodi©123RF.com
Foto: 123artfotodi©123RF.com
di Paola Mammarella
24/05/2021 - La pergola, senza coperture e che non comporta aumenti del volume o modifiche del territorio, può essere sempre realizzata, anche nelle zone tutelate. Lo ha affermato il Tar Sardegna che, con la sentenza 355/2021, ha spiegato quando un’opera è destinata a migliorare la fruibilità dell’immobile e la differenza tra pergole e tettoie.
 

Pergolato in area tutelata, il caso

Il proprietario di un ex rudere, situato nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, restaurato e trasformato in abitazione dopo sei conferenze di servizi, aveva intenzione di realizzare una pergola aderente al fabbricato restaurato. Per questo aveva presentato una Dichiarazione unica abilitativa (DUA). Si tratta di una dichiarazione, prevista dalla normativa regionale della Sardegna, che viene presentata online allo Sportello Unico per le Attività produttive e per l'edilizia (SUAPE).
 
La pergola sarebbe stata realizzata con sei paletti in ferro e graticcio per l’ombreggio. Sarebbe stata dotata solo di un’intelaiatura idonea allo sviluppo dell’uva rampicante, senza alcuna copertura. La mancanza di una zona ombreggiata rendeva infatti poco fruibile lo spazio esterno all’abitazione. L’Ufficio Tutela del Paesaggio e il Settore Edilizia Privata avevano però negato le autorizzazioni dal momento che si trattava di un’area “sensibile dal punto di vista paesaggistico e naturalistico” e che “il riutilizzo del rudere non poteva compromettere ulteriori spazi dell’area naturale esistente, che meritava di essere salvaguardata”.
 

Pergolato consentito anche in area tutelata

I giudici hanno osservato che, in base alle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano urbanistico comunale (PUC), nelle zone tutelate è consentita la ristrutturazione degli edifici esistenti senza aumenti di volume e modifica delle sagome.
 
La normativa consente inoltre la realizzazione di opere accessorie e di sistemazione esterna che non comportino la creazione di nuovi volumi e non modifichino l’andamento naturale del terreno, nonché la realizzazione di volumi tecnici strettamente necessari.
 
Le pergole aperte, hanno aggiunto i giudici, rientrano tra le opere di edilizia libera e non sono quindi vietate. I giudici hanno sottolineato la differenza tra le pergole, strutture leggere e aperte nella parte superiore, e le tettoie, strutture più consistenti con copertura fissa.
 
Dai sopralluoghi effettuati, il Tar ha concluso che il proprietario intendeva realizzare una pergola e ha quindi accolto il ricorso del proprietario, annullando i provvedimenti di diniego dell’Amministrazione.
 
Le più lette