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Superbonus, la società senza scopo di lucro esente dalle imposte può ottenerlo?

Superbonus, la società senza scopo di lucro esente dalle imposte può ottenerlo?

L’Agenzia dice no anche a sconto in fattura e cessione del credito, ma arriva a conclusioni diverse da quelle precedentemente adottate per gli incapienti e i professionisti forfetari

Vedi Aggiornamento del 03/02/2022
Foto: Olena Zaskochenko©123RF.com
Foto: Olena Zaskochenko©123RF.com
di Paola Mammarella
26/01/2022 - Una società, qualificata sia come cooperativa sia come onlus, che paga imposte sui redditi, può ottenere il Superbonus. La spiegazione è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate con la risposta 47/2021.
 
Il presupposto della risposta è che solo un soggetto tenuto al pagamento delle imposte sui redditi può ottenere una detrazione di tali imposte. Se la spiegazione può sembrare logica, in realtà pone limiti più gravosi di quelli precedentemente stabiliti per gli incapienti o i professionisti nel regime forfetario.
 

Superbonus e cooperativa/onlus, il caso

La società, qualificata come cooperativa sociale e onlus, intende realizzare interventi di efficientamento energetico (isolamento termico, sostituzione degli impianti, installazione di pannelli fotovoltaici) sul suo patrimonio immobiliare strumentale.
 
Si è rivolta all’Agenzia perché, avendo corrisposto ai soci retribuzioni di importo non inferiore al 50% dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi, è esente dalle imposte sui redditi. La società, però, ha assoggettato a tassazione i redditi diversi da quelli provenienti dall'attività caratteristica.
 
Ha quindi chesto al Fisco se può ottenere il Superbonus o, invece, la detrazione le è preclusa.
 


Superbonus, quando spetta alle cooperative/onlus

L’Agenzia, nel caso di specie ha rilevato che la società beneficia di un’esenzione parziale, di conseguenza ha diritto al Superbonus.
 
In caso di totale esenzione, si legge nella risposta, la società non avrebbe potuto ottenere il Superbonus né direttamente né attraverso le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito.
 

Superbonus, conclusioni diverse per incapienti e professionisti forfetari

La risposta dell'Agenzia parte dal presupposto che, chi non paga le imposte non ha diritto alla detrazione nemmeno indirettamente (cioè attraverso lo sconto in fattura o la cessione del credito) ma sembra porsi in contrasto con le indicazioni precedentemente fornite per incapienti e professionisti forfetari.
 
Nel 2020, però, l’Agenzia è arrivata a conclusioni diverse. Dal momento che la normativa sul Superbonus è nata senza indicazioni in merito a situazioni particolari, come ad esempio quella degli incapienti e dei professionisti forfetari, è intervenuta con dei chiarimenti. Con la Circolare 24/E/2020, l'Agenzia ha spiegato che il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. Si tratta degli incapienti, cioè soggetti rientranti nella “no tax area” e dei professionisti che aderiscono al regime forfetario.
 
Sempre nella stessa circolare, l’Agenzia ha affermato che questi soggetti non possono ottenere direttamente la detrazione, ma possono optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito perché “ai fini dell’esercizio dell’opzione non rileva che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l’imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l’effettuazione degli interventi”.
 
Questa interpretazione della normativa è stata ripresa in altre risposte ai contribuenti. Resta ora da capire se l'Agenzia fornirà dei chiarimenti ulteriori.
 
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