14/02/2023 - Un coniuge incapiente proprietario di un immobile sottoposto a lavori edili, può trasferire il diritto alle detrazioni per la ristrutturazione al familiare convivente che ne abbia sostenuto le relative spese. Il coniuge incapiente è il soggetto con reddito al di sotto della soglia imponibile che, quindi, non ha capienza fiscale dalla quale detrarre quote.
In tal caso il coniuge incapiente e proprietario dell’immobile dovrà indicare il familiare convivente all’amministratore del condominio, quale soggetto che ha pagato i lavori; l’amministratore lo indicherà all’Agenzia delle entrate quale soggetto a cui è attribuita la spesa e, di conseguenza, quale contribuente a cui spettano le
detrazioni per la ristrutturazione.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate rispondendo alla domanda posta da un cittadino, la cui moglie, coniuge incapiente, è proprietaria al 100% del fabbricato nel quale entrambi vivono. Le spese di ristrutturazione condominiali sono state pagate dal marito tramite bonifico bancario al condominio.
Al coniuge incapiente spettano le detrazioni per la ristrutturazione?
Ora, in sede di dichiarazione dei redditi, il marito chiede quale codice fiscale debba indicare l’amministratore di condominio, nella “Comunicazione spese edilizie su parti comuni condominiali” per il 730 precompilato, al fine di ottenere le
detrazioni per la ristrutturazione.
L’amministratore indicherà il codice fiscale di chi ha sostenuto la spesa per la ristrutturazione (il marito e non il coniuge con incapienza fiscale), riportando nel campo “Tipologia del soggetto al quale è stata attribuita la spesa” che si tratta di “Altro soggetto comunicato all’amministratore dal proprietario”.
In questo modo - spiega l’Agenzia -, il beneficiario delle
detrazioni per la ristrutturazione troverà la spesa sostenuta nel foglio informativo della precompilata (ma non nel modello). Quindi, verificata la presenza dei requisiti previsti dalla legge per richiedere la detrazione, il beneficiario aggiungerà i dati nella propria dichiarazione dei redditi.
In assenza di comunicazione da parte del proprietario, l’amministratore riporterà, quale soggetto a cui è attribuita la spesa, il proprietario stesso che, però, essendo coniuge incapiente, non potrebbe detrarre personalmente le spese.
Segnaliamo che la scadenza per questa comunicazione da parte degli amministratori di condominio è
prorogata dal 16 marzo al 31 marzo 2023.