Lo prevede la bozza del DL Sostegni Bis che il Governo si appresta ad approvare entro questa settimana.
Nuovo contributo uguale a quello ricevuto a marzo 2021
I soggetti già beneficiari dell’aiuto economico introdotto dal DL Sostegni, riceveranno nuovamente il bonus una tantum, senza la necessità di presentare un’ulteriore istanza.Tale contributo dovrebbe essere erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, a condizione che i destinatari abbiano, alla data di entrata in vigore del DL Sostegni Bis, la partita IVA attiva e non abbiano indebitamente percepito il precedente contributo.
La bozza conferma anche la modalità di fruizione già scelta dal beneficiario nelle precedenti istanze: erogazione diretta sul conto corrente bancario o postale o riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
Per i soggetti ‘forfettari’ (tutti appartenenti alla fascia di ricavi e compensi fino a 400 mila euro annui), che non presentano dichiarazione IVA, è stato considerato l’importo medio mensile dei componenti positivi di reddito dichiarati.
Il contributo spettante è stato calcolato applicando le percentuali previste per la relativa fascia di ricavi e compensi alla differenza stimata tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2020 e 2019.
Inoltre, sono stati considerati i limiti minimi individuali (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti), nonche´ il limite massimo di 150 mila euro per tutti i soggetti.
A questa operazione, sono destinati 11,1 miliardi di euro.
Nuovo contributo per chi ha registrato (ulteriori) perdite
È previsto un contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA che nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del DL Sostegni Bis non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro e che abbiano subìto una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.Per quantificare questo contribuito si considera, quindi, un diverso periodo temporale di riferimento ai fini del calcolo del calo delle fatture e dei corrispettivi medie mensili, cioè il periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Restano fermi gli altri requisiti, i criteri di calcolo e le modalità già previste nel DL Sostegni.
Questo contributo è alternativo a quello che ‘bissa’ il bonus a marzo 2021. Infatti, i soggetti che, in virtù della domanda presentata per il riconoscimento del contributo di marzo, siano di diritto beneficiari della seconda tranche, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo e da quest’ultimo verranno scomputate le somme gia` riconosciute dall’Agenzia delle Entrate.
La quantificazione del contributo - si legge ancora nella bozza del DL Sostegni Bis - è determinata applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 le stesse percentuali fissate dal DL Sostegni.
I termini e le modalità attuative di presentazione dell’istanza saranno disciplinati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
A questo nuovo bonus sono destinati poco meno di 3 miliardi di euro.