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Condono edilizio, non può essere negato da una norma successiva all’abuso

Condono edilizio, non può essere negato da una norma successiva all’abuso

Il Tar Sardegna ‘salva’ una edificazione realizzata prima dell’approvazione del Piano Urbanistico Comunale

Vedi Aggiornamento del 14/03/2023
Foto: kzenon©123RF.com
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di Paola Mammarella
31/03/2021 - Una norma urbanistica approvata dopo la realizzazione di un’opera abusiva non può bloccarne il condono. Lo ha stabilito il Tar Sardegna con la sentenza 214/2021.
 

Abusi edilizi, il caso

Il caso analizzato dai giudici si snoda nell’arco di più anni. Il proprietario di un’abitazione nel 1995 aveva chiesto il condono, ai sensi delle Leggi 47/1985 e 724/1994, su alcune opere realizzate abusivamente, consistenti in una camera, una cucina, un bagno, un guardaroba e un locale adibito a deposito e pagato le sanzioni e gli oneri previsti.
 
Le opere erano state realizzate in una zona che, con legge del 1994, era stata dichiarata parco nazionale ed era quindi sottoposta ad una serie di vincoli e tutele.
 
Nel 1996 l’Ufficio regionale per la tutela del paesaggio aveva espresso parere favorevole sotto il profilo paesaggistico e, nel 2001, il Comune aveva rilasciato la concessione edilizia in sanatoria “con esclusione del vano cucina”, anche se compreso nell’autorizzazione paesaggistica, senza dare ulteriori motivazioni.
 
Dopo l’entrata in vigore dell’articolo 32 della Legge 326/2003, il proprietario aveva proposto una nuova domanda di condono per la regolarizzazione del vano cucina. Nel 2014, il Comune ha respinto la domanda sostenendo che le opere fossero state realizzate dopo l’istituzione del Parco nazionale, avvenuta nel 1994, e non fossero conformi al Piano Urbanistico Comunale (PUC), in base al quale ogni trasformazione del territorio deve essere subordinata alla redazione di un apposito piano attuativo convenzionato.
 

Abusi edilizi, ok al condono

Il proprietario ha impugnato il diniego del Comune affermando che, all’epoca della realizzazione delle opere, il PUC non era stato ancora approvato e che l’istituzione del parco nazionale non implicava un vincolo assoluto. A suo avviso, alcuni interventi edilizi potevano comunque essere consentiti.
 
I giudici hanno dato ragione al proprietario affermando che il condono non può essere bloccato da una disciplina urbanistica sopravvenuta alla realizzazione dell’opera abusiva. Nella sua motivazione, il Tar ha richiamato la Legge 47/1985, che consente in condono non solo in base al tipo di abuso, ma anche al momento in cui l’opera è stata realizzata.
 
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