Network
Pubblica i tuoi prodotti
Distanze tra edifici, sopraelevazioni come nuove costruzioni

Distanze tra edifici, sopraelevazioni come nuove costruzioni

Il Tar spiega la differenza tra nuova costruzione e risanamento conservativo o ricostruzione dei volumi edificabili preesistenti

Vedi Aggiornamento del 15/04/2024
Foto: ahfotobox ©123RF.com
Foto: ahfotobox ©123RF.com
di Paola Mammarella
10/08/2021 - Le sopraelevazioni sono equiparate alle nuove costruzioni e devono rispettare le distanze tra edifici previste dalle norme in vigore. Lo ha affermato il Tar Lazio con la sentenza 7136/2021.
 

Distanze tra edifici, il caso

I giudici si sono pronunciati sul ricorso, presentato dai proprietari confinanti, contro il permesso che ha consentito la realizzazione di una sopraelevazione.
 
La sopraelevazione è distante 2,39 metri dall’interasse del muro di confine e 8,50 metri dalla parete finestrata. I proprietari confinanti hanno sottolineato che i due fondi ricadono in zona C2, per la quale le norme attuative del PRG prevedono una distanza minima di 6 metri, e che la normativa nazionale prevede l’obbligo di rispettare la distanza minima di 10 metri dalle pareti finestrate.
 
Secondo i confinanti, queste distanze, prescritte per le nuove costruzioni, sono valide anche per le sopraelevazioni e il Comune non avrebbe potuto rilasciare il permesso di costruire.
 

Distanze tra edifici, sopraelevazione come nuova costruzione

I giudici hanno spiegato che una sopraelevazione deve essere considerata come nuova costruzione e può essere di conseguenza eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante.
 
Una sopraelevazione, hanno aggiunto i giudici, comportando sempre un aumento della volumetria e della superficie di ingombro, non può qualificarsi come risanamento conservativo o ricostruzione dei volumi edificabili preesistenti, i quali hanno solo lo scopo di conservarne i precedenti valori. 
 
Dalla documentazione è emerso inoltre che la sopraelevazione aveva creato nuovi ambienti nell’immobile e non un volume tecnico, come invece sostenevano i responsabili dell’intervento.
 
Sulla base di queste considerazioni, il Tat ha dato ragione ai confinanti e dichiarato illegittimo il permesso di costruire.
 
 
Le più lette