Network
Pubblica i tuoi prodotti
Rinnovabili, il Decreto PNRR 3 semplifica le autorizzazioni e amplia le aree idonee

Rinnovabili, il Decreto PNRR 3 semplifica le autorizzazioni e amplia le aree idonee

Fotovoltaico nelle aree industriali ed eolico fino a 20 MW in edilizia libera, eliminazione della VIA fino al 2024, riduzione delle fasce di rispetto

Vedi Aggiornamento del 08/02/2024
Autorizzazioni fotovoltaico - folewu 123RF.com
Autorizzazioni fotovoltaico - folewu 123RF.com
di Paola Mammarella
19/04/2023 - Autorizzazioni fotovoltaico più agevoli, aree idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili più ampie, nuova perimetrazione degli interventi di edilizia libera e interventi senza Valutazione di impatto ambientale (VIA) fino al 2024.
 
Sono alcune delle novità presenti nel disegno di legge per la conversione del Decreto PNRR 3.
 

Autorizzazioni fotovoltaico e eolico, niente VIA fino al 2024

Nelle aree idonee all’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nell’ambito di piani e programmi che hanno già ottenuto la Valutazione ambientale strategica (VAS), fino al 30 giugno 2024 la VIA non sarà richiesta per i seguenti interventi:
 
- impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW, anche comprensivi dei sistemi di accumulo; 
- impianti d’accumulo elettrico;
- rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell’area occupata e con potenza complessiva fino a 50 MW;
- repowering di impianti eolici già esistenti, che non prevedano variazione dell’area occupata e con potenza complessiva fino a 50 MW;
- impianti di produzione di energia rinnovabile offshore di potenza complessiva fino a 50 MW, che ricadono nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo.
 
Oltre che nell’ambito delle autorizzazioni al fotovoltaico e all’eolico, la VIA non sarà richiesta per le infrastrutture elettriche di connessione degli impianti o di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, necessari a integrare l’energia rinnovabile nel sistema elettrico.
 

Rinnovabili aree idonee

Sono considerate aree idonee all’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili i sedimi aeroportuali e i siti dove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per il rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20%”. Il limite del 20% non si applica agli impianti fotovoltaici.
 

 
Si riduce inoltre:
- da 7 chilometri a 3 chilometri la fascia di rispetto tra gli impianti eolici e i beni sottoposti a tutela;
- da 1 chilometro a 500 metri la fascia di rispetto tra gli impianti fotovoltaici e i beni tutelati.
 

No alle autorizzazioni fotovoltaico in area agricola

Al di fuori delle aree protette, o appartenenti alla Rete Natura 2000, l’installazione degli impianti fotovoltaici nelle aree agricole sarà libera alle seguenti condizioni:

- i pannelli devono essere collocati sopra le piantagioni, ad almeno 2 metri dal suolo;
- i pannelli non devono essere supportati da fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;
- l'intervento deve essere realizzato in modo da garantire l'integrazione con le attività agricole, quale supporto per le piante o per i sistemi di irrigazione parcellizzata e come protezione o ombreggiatura delle coltivazioni sottostanti.
 
Al ricorrere di queste condizioni, gli impianti saranno considerati manufatti strumentali all’attività agricola.
 

Autorizzazione paesaggistica fotovoltaico

La norma prevede che l’autorizzazione paesaggistica al fotovoltaico, per progetti di impianti solari fotovoltaici e termici su ville, giardini, parchi o complessi di immobili di interesse pubblico, debba essere rilasciata entro 45 giorni.
 
Decorso tale termine, scatterà il silenzio assenso.
 

Autorizzazioni e fotovoltaico come manutenzione ordinaria

La legge di conversione del Decreto PNRR 3 fissa altre condizioni in cui le autorizzazioni al fotovoltaico non sono dovute perché gli interventi sono considerati manutenzione ordinaria.
 
Si tratta dell’installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle:
- aree industriali, artigianali e commerciali;
- discariche;
- cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.
 
In questi casi, l’unico veto potrà essere posto dalla Soprintendenza per incompatibilità con i vincoli paesaggistici eventualmente esistenti.

Continua quindi l'iter di semplificazione iniziato con altre norme. Ricordiamo che il Decreto Energia, lo scorso anno, ha introdotto procedure semplificate per l'installazione degli impianti fotovoltaici in queste aree, mentre il Decreto PNRR 3 avvia la completa liberalizzazione.
 

Eolico come manutenzione ordinaria senza permessi

Analogamente a quanto previsto per le autorizzazioni al fotovoltaico, la norma individua i casi in cui l’installazione degli impianti eolici può essere classificata come manutenzione ordinaria e non richiede alcun permesso.
 
La semplificazione vale per gli impianti fino a 20 kW, installati fuori delle zone territoriali omogenee A (centri storici) e B (aree di completamento) e dalle aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000.
 

Conferenza di servizi semplificata, un anno in più

Per tutte le opere del PNRR e del PNC, non solo nell’ambito delle energie rinnovabili, la norma estende di un anno l’obbligo di convocare la conferenza di servizi in modalità semplificata.
 
Fino ad oggi, tale obbligo è vigente fino al 30 giugno 2023, ma con l’approvazione del ddl la scadenza è stata spostata al 30 giugno 2024.
 
Le più lette