
Rinnovabili, procedure più snelle per il fotovoltaico sugli edifici anche nei centri storici
RISPARMIO ENERGETICO
Rinnovabili, procedure più snelle per il fotovoltaico sugli edifici anche nei centri storici
Via libera della Camera al ddl Energia: nel testo anche estensione del Superbonus alle sonde geotermiche
Aggiornato al 14/04/2022

13/04/2022 - Semplificare l’installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici, anche nei centri storici, ampliando il ricorso al modello unico semplificato, estendere il Superbonus anche alle sonde geotermiche e revisionare i requisiti degli impianti termici.
Sono alcuni degli obiettivi del disegno di legge per la conversione del Decreto “Energia” (DL 17/2022), approvato dalla Camera, che ora passa all’esame del Senato.
Rispetto al testo del decreto legge, la legge di conversione approvata dalla Camera contiene una serie di semplificazioni aggiuntive, pensate per la diffusione delle rinnovabili.
L’autorizzazione sarà richiesta solo per le aree o gli edifici classificati di “notevole interesse pubblico”.
Sugli immobili di pregio e nei centri storici sarà realizzabile in edilizia libera l’installazione di pannelli integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici. Sono escluse dalle semplificazioni le installazioni sulle coperture con materiali della tradizione locale.
Per gli impianti di potenza compresa tra 50 kW e 200 kW sarà consentito utilizzare il modello unico semplificato previsto dal recente Dlgs 199/2021 attuativo della Direttiva RED II.
Nelle aree industriali, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e oltre gli indici di copertura esistenti, si potranno installare impianti fotovoltaici e termici fino al 60% dell’area industriale di pertinenza.
L’installazione potrà avvenire su strutture di sostegno appositamente realizzate.
Per gli impianti geotermici destinati al riscaldamento e alla climatizzazione degli edifici, sono inoltre previste semplificazioni, demandate ad un decreto del Ministero della Transizione ecologica.
La procedura semplificata potrà essere utilizzata anche per i progetti di nuovi impianti fotovoltaici, da realizzare nelle aree idonee, di potenza fino a 10 MW.
La procedura abilitativa semplificata si applicherà anche agli impianti agro-voltaici con moduli sollevati da terra, con possibilità di rotazione, distanti non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.
Per questi impianti, se il proponente dichiara che si trovano fuori dalle aree sensibili, la soglia di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale (VIA), passerà inoltre da 10 MW a 20 MW.
Potranno essere realizzati con dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) gli impianti fotovoltaici con moduli a terra, la cui potenza elettrica risulti inferiore a 1 MW, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio a condizione che l’installazione avvenga in aree non tutelate e non richieda procedure di esproprio.
Gli impianti fotovoltaici flottanti, di potenza fino a 10 MW, comprese le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica, installati su specchi d’acqua, sugli invasi delle cave dismesse o a copertura dei anali di irrigazione, potranno essere realizzati con procedura semplificata.
Per interventi non sostanziali si intendono quelli che, anche a fronte di un aumento della potenza o della modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano un aumento delle dimensioni degli apparecchi.
145 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione saranno destinati a concedere un credito d’imposta fino al 30 novembre 2023 alle imprese che effettuano, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, investimenti volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Sono alcuni degli obiettivi del disegno di legge per la conversione del Decreto “Energia” (DL 17/2022), approvato dalla Camera, che ora passa all’esame del Senato.
Rispetto al testo del decreto legge, la legge di conversione approvata dalla Camera contiene una serie di semplificazioni aggiuntive, pensate per la diffusione delle rinnovabili.
Impianti fotovoltaici e termici sugli edifici
L’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra, e la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, non saranno subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso. Questi interventi si qualificheranno come manutenzioni ordinarie.L’autorizzazione sarà richiesta solo per le aree o gli edifici classificati di “notevole interesse pubblico”.
Sugli immobili di pregio e nei centri storici sarà realizzabile in edilizia libera l’installazione di pannelli integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici. Sono escluse dalle semplificazioni le installazioni sulle coperture con materiali della tradizione locale.
Per gli impianti di potenza compresa tra 50 kW e 200 kW sarà consentito utilizzare il modello unico semplificato previsto dal recente Dlgs 199/2021 attuativo della Direttiva RED II.
Impianti fotovoltaici e termici sulle aree industriali
Nelle aree industriali, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e oltre gli indici di copertura esistenti, si potranno installare impianti fotovoltaici e termici fino al 60% dell’area industriale di pertinenza.L’installazione potrà avvenire su strutture di sostegno appositamente realizzate.
Superbonus per le sonde geotermiche
Il ddl prevede l’estensione del Superbonus 110% all’installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici.Per gli impianti geotermici destinati al riscaldamento e alla climatizzazione degli edifici, sono inoltre previste semplificazioni, demandate ad un decreto del Ministero della Transizione ecologica.
Requisiti degli impianti termici
Il ddl modifica il DPR 412/1993, recante il regolamento per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici negli edifici per il contenimento dei consumi di energia. Le pompe di calore a gas rientreranno tra gli impianti che, benchè installati dopo il 31 agosto 2013, non devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.Fotovoltaico a terra
Sarà prevista la procedura semplificata per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW, e delle relative opere di connessione alla rete elettrica, localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati o in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.La procedura semplificata potrà essere utilizzata anche per i progetti di nuovi impianti fotovoltaici, da realizzare nelle aree idonee, di potenza fino a 10 MW.
La procedura abilitativa semplificata si applicherà anche agli impianti agro-voltaici con moduli sollevati da terra, con possibilità di rotazione, distanti non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.
Per questi impianti, se il proponente dichiara che si trovano fuori dalle aree sensibili, la soglia di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale (VIA), passerà inoltre da 10 MW a 20 MW.
Potranno essere realizzati con dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) gli impianti fotovoltaici con moduli a terra, la cui potenza elettrica risulti inferiore a 1 MW, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio a condizione che l’installazione avvenga in aree non tutelate e non richieda procedure di esproprio.
Gli impianti fotovoltaici flottanti, di potenza fino a 10 MW, comprese le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica, installati su specchi d’acqua, sugli invasi delle cave dismesse o a copertura dei anali di irrigazione, potranno essere realizzati con procedura semplificata.
Modifica degli impianti
Gli interventi di modifica non sostanziale, che comportano un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell’area occupata, possono essere realizzate con DILA.Per interventi non sostanziali si intendono quelli che, anche a fronte di un aumento della potenza o della modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano un aumento delle dimensioni degli apparecchi.
Altre iniziative per lo sviluppo delle energie alternative
Il ddl prevede inoltre un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici.145 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione saranno destinati a concedere un credito d’imposta fino al 30 novembre 2023 alle imprese che effettuano, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, investimenti volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili.