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Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, nuove regole in vigore dal 29 ottobre

Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, nuove regole in vigore dal 29 ottobre

Saranno valide per i luoghi a basso rischio. Nelle attività a maggiore rischio continueranno ad applicarsi le norme del 2015

Aggiornato al 27/10/2022 Vedi Aggiornamento del 13/02/2024
hxdbzxy©123RF.com
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di Paola Mammarella
26/10/2022 - Saranno in vigore da sabato prossimo, 29 ottobre, le regole per la progettazione antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio. Diventa operativo il DM 3 settembre 2021.
 
Il decreto stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.
 
Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi: affollamento fono a 100 occupanti, superficie lorda complessiva fino a 1000 metri quadri, piani situati a una quota compresa tra -5 e 24 metri, dove non si trattano materiali e lavorazioni pericolose.
 
Per i luoghi di lavoro a maggiore rischio, si continua invece ad applicare il DM 3 agosto 2015.
 
Ricordiamo che la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro è regolata da altri due decreti:
- il DM 1 settembre 2021, contenente i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, che ha introdotto la figura del tecnico manutentore qualificato;
- il DM 2 settembre 2021 per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio.
 
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