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Riforma antincendio: niente controlli preventivi per l’avvio delle attività

Riforma antincendio: niente controlli preventivi per l’avvio delle attività

L’asseverazione dei tecnici sostituirà l’omologazione dei prodotti esclusi dall’applicazione del marchio CE. Le novità del ddl delega

Vedi Aggiornamento del 06/11/2025
Normative antincendio - Foto: margoalexa 123RF.com
Normative antincendio - Foto: margoalexa 123RF.com
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 06/11/2025
13/02/2024 - Le normative antincendio vanno verso la semplificazione. È arrivato alla Camera il disegno di legge delega sulla semplificazione amministrativa, che dedica una sezione alle procedure e alle autorizzazioni per la prevenzione antincendio.
 
Il ddl delega fissa i principi che dovranno essere attuati con decreti successivi entro il 31 agosto 2024.
 
Tra questi spiccano la semplificazione delle procedure a carico delle attività con minore complessità e delle autorizzazioni per immettere sul mercato prodotti esclusi dall’ambito di applicazione della marcatura CE.
 

Antincendio, la semplificazione delle procedure

Prima di entrare nel merito del nuovo disegno di legge delega, bisogna considerare che un passo importante verso la semplificazione era già stato segnato dal Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015) sulla progettazione antincendio nelle attività industriali e dal Mini Codice (DM 3 settembre 2021), che detta le regole della progettazione antincendio nei luoghi di lavoro.
 
L’articolo 5 del nuovo ddl si pone sulla scia di questi provvedimenti e riduce il numero delle attività soggette ai procedimenti per la prevenzione degli incendi alla luce dell’evoluzione delle normative antincendio e della tecnologia.

Il ddl semplifica inoltre i procedimenti per la prevenzione degli incendi, in particolare nelle attività con minore complessità ai fini antincendio. L’obiettivo è l’attuazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa in relazione alla dimensione dell’impresa e al livello di rischio dell’attività.
 
Nelle attività dotate di una norma specifica per la prevenzione degli incendi potranno essere allentati i controlli dei Vigili del Fuoco sul progetto antincendio.
 


Cambierà la classificazione delle attività che attualmente, ai sensi del Regolamento sulla prevenzione incendi (DPR 151/2011), sono suddivise in tre categorie di rischio: A e B con controlli a campione e C con controlli obbligatori.
 
La nuova classificazione eliminerà la categoria C. Le attività potranno quindi entrare subito in esercizio previa presentazione della Scia e produzione delle asseverazioni da parte dei tecnici abilitati, senza dover attendere il controllo dei Vigili del Fuoco e il rilascio del Certificato di prevenzione incendi. I Vigili del Fuoco svolgeranno controlli a posteriori.
  

Prodotti, le modifiche alle normative antincendio

Il ddl propone la semplificazione dei procedimenti autorizzativi per l’immissione sul mercato dei prodotti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio esclusi dall’ambito di applicazione della dalla marcatura CE.
 
La nuova normativa antincendio punta a favorire l’autocertificazione e l’asseverazione delle caratteristiche tecniche di sicurezza. Per i prodotti esclusi dall’ambito di applicazione della marcatura CE, al posto del procedimento di autorizzazione preventiva, che prevede l’iter dell’omologazione, si potrà utilizzare la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia).
 
Per consentire questa modifica nella procedura di immissione dei prodotti sul mercato, si potrà aggiornare la Tabella A allegata al Decreto “Scia 2” (D.lgs. 222/2016). Sarà infine semplificata la modalità di recupero dei costi sostenuti per l’attività di vigilanza su tali prodotti.
 
Ricordiamo che il DM 14 ottobre 2022 è già intervenuto in materia di omologazione dei prodotti, stabilendo che nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco è consentita l’installazione di prodotti da costruzione solo se classificati secondo la norma europea EN 13501-1.
 

Sanzioni semplificate nelle nuove norme antincendio

Al momento, se un’attività è anche luogo di lavoro, ed è soggetta all’articolo 62 del Testo unico della sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008), la contravvenzione è estinta con il pagamento di una sanzione amministrativa.
 
Al contrario, se un’attività non costituisce luogo di lavoro ai sensi dell’articolo 62, la contravvenzione non si esaurisce con la sanzione amministrativa e l’attività è quindi soggetta a conseguenze più gravose.
 
Il ddl delega propone di estendere a tutte le attività le regole valide per i luoghi di lavoro.
 

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