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Antincendio, modifiche al codice di prevenzione

Antincendio, modifiche al codice di prevenzione

Cambiamenti a definizioni, strategie e regole tecniche verticali. Novità in vigore dal 1° gennaio 2022. Nessuna novità per le attività progettate entro questa data

Vedi Aggiornamento del 26/10/2022
Foto: hxdbzxy©123RF.com
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di Paola Mammarella
09/12/2021 - Il Codice di prevenzione incendi cambia. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 24 novembre 2021, che modifica l’Allegato 1 del DM 5 agosto 2015, recante il Codice per la prevenzione degli incendi.
 

Prevenzione incendi, nuove regole dal 1° gennaio 2022

Le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2022, cioè 30 giorni dopo la pubblicazione del DM 24 novembre 2021 nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2021.
 
Il decreto specifica che le nuove regole si applicano alle attività che saranno progettate a partire dal 1° gennaio 2022. Per le attività già progettate entro questa data non ci sarà invece alcun cambiamento.
 

Prevenzione incendi, le novità

Dalle definizioni alle altre modifiche, il nuovo allegato punta a rendere più stringenti i controlli e le procedure antincendio.
 
Il decreto modifica termini, definizioni e simboli grafici, contenuti nella sezione G.1 delle generalità, come la definizione di quota del compartimento, di luogo sicuro temporaneo e di uscita finale. Viene data inoltre una definizione di malfunzionamento, che sostituisce quella di disfunzione.
 
Vengono inoltre modificate la sezione S, contenente le strategie antincendio, e la sezione V sulle Regole Tecniche verticali.

Per quanto riguarda le RTV, le modifiche riguardano, in particolare, le RTV 1 (Aree a rischio specifico), 2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive), 4 (Uffici), 6 (Autorimesse), 7 (Attività scolastiche), 8 (Attività commerciali), 9 (Asili nido), 10 (Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati), 11 (Strutture sanitarie) e 12 (Altre attività in edifici tutelati). Ad esempio, l’attuale versione dell’allegato esclude dalle aree a rischio specifico quelle in cui sono presenti impianti già regolati da specifiche regole tecniche. L’Allegato che entrerà in vigore il 1° gennaio 2022, prevede che le aree continueranno ad essere considerate “a rischio specifico” a prescindere dagli impianti in esse presenti.
 

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