Se la DIA è incompleta il Comune blocca l’avvio dei lavori
NORMATIVA
Se la DIA è incompleta il Comune blocca l’avvio dei lavori
Tar: lo scorporo delle cubature previsto dal DM 27 luglio 2005 vale anche se il Prg non è stato adeguato
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del 06/03/2009
11/04/2007 - Con la sentenza n. 448 del 30 marzo 2007 , il Tar delle Marche ha respinto il ricorso contro il provvedimento con il quale un Comune aveva inibito l’inizio di dei lavori di realizzazione di un rivestimento esterno necessario per l’adeguamento della costruzione alla normativa sull’isolamento termico ed acustico, e per i quali era stata presentata una denuncia di inizio attività (DIA).
Secondo il Comune l’intervento non poteva essere eseguito con semplice DIA, sia perché gli strumenti urbanistici erano sforniti della normativa tecnica in materia di adeguamento termico degli edifici, sia perché la DIA presentata era priva di tutta una serie di documenti, mettendo l’Amministrazione nelle condizioni di non poter esaminare il progetto.
I ricorrenti invece ritenevano che il Comune avesse violato il Dpr 380/2001 (Testo unico dell’edilizia), in quanto l’intervento oggetto di DIA non dà luogo ad alcun incremento di cubatura, trattandosi dell’installazione sulle facciate di un edificio preesistente di un rivestimento esterno, costituito da due lamine fissate alle pareti con una struttura leggera in acciaio. Inoltre, secondo i ricorrenti la DIA era corredata di tutti i documenti richiesti dagli artt.22 e 23 del Dpr 380/2001.
Viene contestata, infine, anche la violazione, da parte del Comune, del DM 27 luglio 2005 , recante norme in materia di razionale uso dell’energia e di risparmio energetico e di scorporo dal calcolo delle cubature degli edifici degli spessori di strutture opache verticali.
Secondo il Comune, la realizzazione del rivestimento esterno produce un aumento di cubatura, non derogabile con l’applicazione del DM 27 luglio 2005, in quanto gli strumenti urbanistici non sono ancora stati adeguati al suddetto DM.
I giudici hanno respinto il ricorso confermando la mancanza di documenti necessari per la valutazione del progetto da parte degli uffici comunali, e quindi la legittimità del provvedimento che bloccava l’avvio dei lavori. Mancava, inoltre, la relazione tecnica prevista dall’art. 4, comma 3, del DM 27 luglio 2005, visto che l’intervento manutentivo era finalizzato a migliorare l’isolamento termico dell’edificio.
Sulla questione dell’incremento di volumetria, il Tar ha dato ragione ai ricorrenti spiegando che il DM 27 luglio 2005 – che prevede la non computabilità, ai fini del calcolo della superficie utile lorda, dello spessore delle strutture verticali idonee a migliorare l’isolamento termico degli edifici per la parte superiore a 30 cm di spessore, fino ad un massimo di ulteriori 25 cm – prevede l’obbligo per i Comuni di adeguare i propri strumenti urbanistici. Tuttavia, al contrario di quanto sostenuto dal Comune, lo scorporo delle cubature “può trovare immediata applicazione anche prima dell’adeguamento dei piani urbanistici comunali, in quanto la tassatività dei limiti di spessore delle strutture verticali degli edifici non computabili ai fini volumetrici, definiti in sede ministeriale, non consente deroghe in difetto o in eccesso da parte degli strumenti urbanistici comunali”.
In conclusione il ricorso è stato comunque respinto per via della validità del motivo relativo alla carenza documentale.