Badge digitale nei cantieri: cosa prevede la norma per la sicurezza
SICUREZZA
Badge digitale nei cantieri: cosa prevede la norma per la sicurezza
Obbligatorietà in appalto e subappalto, codice univoco anticontraffazione e disponibilità in digitale con strumenti interoperabili
19/01/2026 - Nei cantieri edili in appalto e subappalto arriva il badge digitale. La tessera di riconoscimento dovrà avere un codice univoco anticontraffazione e potrà essere resa disponibile anche in formato digitale tramite strumenti nazionali interoperabili con SIISL, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e i controlli in cantiere.
È quanto stabilisce l’art. 3 del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2025, n. 198.
La disposizione, nello specifico, riguarda i cantieri edili e prevede anche la possibile estensione ad ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, che saranno individuati con decreto ministeriale.
L’obbligo della tessera di riconoscimento specifica che:
• l’impresa appaltatrice/subappaltatrice deve munire il personale della tessera (art. 26, comma 8);
• i lavoratori sono obbligati ad esporla;
• l’obbligo grava anche sui lavoratori autonomi presenti nel medesimo luogo di lavoro (art. 20, comma 3).
La norma prevede infatti che la tessera sia dotata di un codice univoco anticontraffazione e che possa essere resa disponibile anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa).
Inoltre, indica espressamente che un decreto attuativo individui le modalità di attuazione di quanto previsto per la tessera/badge “anche con riferimento” a:
• specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri;
• monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l’impiego di tecnologie;
• tipi di informazioni trattate.
• data di assunzione e, in caso di subappalto, relativa autorizzazione;
• indicazione del committente per i lavoratori autonomi.
Resta centrale anche l’obbligo di esposizione: nei contesti di appalto o subappalto i lavoratori sono tenuti ad esporre la tessera, ma l’obbligo di dotarsene grava anche sui lavoratori autonomi presenti nello stesso luogo di lavoro, che devono provvedere per proprio conto.
Rimane inoltre obbligo del datore fornire tale mezzo di identificazione ai dipendenti.
Va precisato che queste integrazioni non sono libere, né vengono definite nel dettaglio dalla legge. Le regole tecniche/operative verranno stabilite dal decreto attuativo, a cui fa esplicito riferimento la norma.
In pratica, con il decreto verrà chiarito chi può inserire/modificare i dati, come accedere e operare sul sistema, quali dati saranno trattati e con quali misure di controllo e sicurezza.
L'interoperabilità del badge digitale con la piattaforma SIISL e la registrazione nel fascicolo elettronico del lavoratore, all'interno della medesima piattaforma, di tutte le competenze acquisite tramite la formazione sulla sicurezza, consentirà ai datori di lavoro e agli organi di vigilanza di verificare l'adempimento degli obblighi formativi consultando il fascicolo digitale del lavoratore.
Si potrà vedere in tempo reale se l'addetto è stato addestrato correttamente e se ha le autorizzazioni per operare in sicurezza in quel determinato sito.
Il nuovo badge digitale funziona come un "passaporto professionale intelligente": non è più solo una tessera di plastica nel portafoglio da esibire all'occorrenza, ma un'identità digitale che nasce insieme al contratto di lavoro sulla piattaforma nazionale, certificando istantaneamente chi è il lavoratore, per chi lavora e se ha le autorizzazioni necessarie per trovarsi in quel cantiere.
Sul fronte dei controlli, invece, la mancata fornitura o esposizione della tessera di riconoscimento comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore interessato.
Per completezza, si precisa che gli importi delle sanzioni sono soggetti a rivalutazione periodica, pertanto andrà sempre verificato l’ultimo aggiornamento vigente.
È quanto stabilisce l’art. 3 del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2025, n. 198.
La disposizione, nello specifico, riguarda i cantieri edili e prevede anche la possibile estensione ad ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, che saranno individuati con decreto ministeriale.
Cos’è la tessera di riconoscimento e perché torna al centro della sicurezza
Nei cantieri e, più in generale, nelle attività in appalto o subappalto, l’identificazione degli addetti tramite tessera era già una misura prevista dal D.Lgs. 81/2008 (art. 26, comma 8 e art. 20, comma 3); la disciplina più recente ne rafforza però l’operatività introducendo il badge con codice univoco e la possibile disponibilità digitale.L’obbligo della tessera di riconoscimento specifica che:
• l’impresa appaltatrice/subappaltatrice deve munire il personale della tessera (art. 26, comma 8);
• i lavoratori sono obbligati ad esporla;
• l’obbligo grava anche sui lavoratori autonomi presenti nel medesimo luogo di lavoro (art. 20, comma 3).
Quale novità introduce il “badge digitale”
La novità non è l’istituto della tessera in sé, ma l’evoluzione “tecnologica” del documento di identificazione.La norma prevede infatti che la tessera sia dotata di un codice univoco anticontraffazione e che possa essere resa disponibile anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa).
Inoltre, indica espressamente che un decreto attuativo individui le modalità di attuazione di quanto previsto per la tessera/badge “anche con riferimento” a:
• specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri;
• monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l’impiego di tecnologie;
• tipi di informazioni trattate.
Cosa deve contenere il badge digitale
Per i cantieri, oltre alle informazioni “base” (fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro), vengono imposti contenuti aggiuntivi:• data di assunzione e, in caso di subappalto, relativa autorizzazione;
• indicazione del committente per i lavoratori autonomi.
Resta centrale anche l’obbligo di esposizione: nei contesti di appalto o subappalto i lavoratori sono tenuti ad esporre la tessera, ma l’obbligo di dotarsene grava anche sui lavoratori autonomi presenti nello stesso luogo di lavoro, che devono provvedere per proprio conto.
Integrazione con SIISL: cosa è previsto
Un punto tecnico rilevante riguarda i rapporti con SIISL. Per i lavoratori assunti sulla base di offerte pubblicate tramite il sistema SIISL, la tessera in modalità digitale viene creata automaticamente e precompilata, “fatte salve” le eventuali integrazioni inserite dal datore, che può e, se necessario, deve completarla/correggerla, in quanto responsabile della stessa, con le informazioni mancanti o gli aggiornamenti.Rimane inoltre obbligo del datore fornire tale mezzo di identificazione ai dipendenti.
Va precisato che queste integrazioni non sono libere, né vengono definite nel dettaglio dalla legge. Le regole tecniche/operative verranno stabilite dal decreto attuativo, a cui fa esplicito riferimento la norma.
In pratica, con il decreto verrà chiarito chi può inserire/modificare i dati, come accedere e operare sul sistema, quali dati saranno trattati e con quali misure di controllo e sicurezza.
L'interoperabilità del badge digitale con la piattaforma SIISL e la registrazione nel fascicolo elettronico del lavoratore, all'interno della medesima piattaforma, di tutte le competenze acquisite tramite la formazione sulla sicurezza, consentirà ai datori di lavoro e agli organi di vigilanza di verificare l'adempimento degli obblighi formativi consultando il fascicolo digitale del lavoratore.
Si potrà vedere in tempo reale se l'addetto è stato addestrato correttamente e se ha le autorizzazioni per operare in sicurezza in quel determinato sito.
Il nuovo badge digitale funziona come un "passaporto professionale intelligente": non è più solo una tessera di plastica nel portafoglio da esibire all'occorrenza, ma un'identità digitale che nasce insieme al contratto di lavoro sulla piattaforma nazionale, certificando istantaneamente chi è il lavoratore, per chi lavora e se ha le autorizzazioni necessarie per trovarsi in quel cantiere.
Estensione ad altri ambiti “a rischio più elevato” e possibili sanzioni
Accanto ai cantieri, la norma prevede che l’obbligo del badge digitale possa riguardare anche ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, la cui individuazione, però, è demandata ad un decreto da parte del Ministro del lavoro.Sul fronte dei controlli, invece, la mancata fornitura o esposizione della tessera di riconoscimento comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore interessato.
Per completezza, si precisa che gli importi delle sanzioni sono soggetti a rivalutazione periodica, pertanto andrà sempre verificato l’ultimo aggiornamento vigente.