
Abusi edilizi, come si calcola la multa alternativa alla demolizione?
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NORMATIVA
Abusi edilizi, come si calcola la multa alternativa alla demolizione?
CdS: la sanzione deve essere determinata nella fase esecutiva, cioè dopo aver deliberato l’abbattimento dell’opera illegittima
Vedi Aggiornamento
del 14/03/2025

Vedi Aggiornamento del 14/03/2025
30/11/2021 - L’abuso edilizio può essere punito con una multa invece che con la demolizione? A quanto ammonta la multa? A queste domande ha risposto il Consiglio di Stato con la sentenza 7857/2021.
I giudici si sono pronunciati sull’appello proposto dal responsabile di un abuso edilizio che ha contestato la quantificazione della sanzione calcolata dal Comune.
Solo successivamente, cioè nella fase esecutiva, può essere disposta la multa alternativa alla demolizione. Spetta al responsabile dell’abuso provare che la demolizione comporterebbe un pericolo per la stabilità della parte di fabbricato realizzata in modo legittimo.
Fatte queste premesse, come si calcola la multa alternativa alla demolizione?
Nel caso esaminato, dai sopralluoghi effettuati sull’immobile, realizzato nel 1990, erano emerse altezze maggiori di quelle assentite. Data l’impossibilità di ripristino senza rischi per le parti legittimamente realizzate, il Comune aveva disposto il pagamento di una multa pari a più di 160mila euro. Una cifra considerata eccessiva dal responsabile dell’abuso.
Il CdS ha ricordato che l’abuso edilizio rappresenta un illecito permanente e deve essere represso in base al regime sanzionatorio vigente al momento in cui il Comune dispone la sanzione.
I giudici hanno rilevato che, sulla base del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) e della normativa regionale, la quantificazione della sanzione debba essere calcolata sul valore di mercato dell’immobile (doppio dell’incremento di valore di mercato dell’immobile). Nel caso in cui non sia possibile stabilire il valore di mercato, vengono stabilite sanzioni fisse in relazioni all’aumento di cubatura realizzato in eccedenza rispetto al progetto.
Per determinare l’importo della sanzione è stato utilizzato il Dpr 26 settembre 1991 sul costo base di produzione al metro quadro degli immobili realizzati nel 1990. In base a tale decreto, il costo base di produzione a metro quadro è 1.155.000 lire, che è pari a 596,50 euro. Moltiplicando tale valore per 134,788 metri quadri, di ottiene una cifra pari a circa 80mila euro. Raddoppiandola, sulla base della normativa vigente, si arriva a determinare la sanzione di 160mila euro.
La sanzione calcolata dal Comune è stata quindi confermata e il ricorso del responsabile dell’abuso è stato respinto.
I giudici si sono pronunciati sull’appello proposto dal responsabile di un abuso edilizio che ha contestato la quantificazione della sanzione calcolata dal Comune.
Abusi edilizi, multa alternativa alla demolizione
I giudici hanno spiegato che, in prima battuta, deve essere sempre ordinata la demolizione dell’abuso edilizio.Solo successivamente, cioè nella fase esecutiva, può essere disposta la multa alternativa alla demolizione. Spetta al responsabile dell’abuso provare che la demolizione comporterebbe un pericolo per la stabilità della parte di fabbricato realizzata in modo legittimo.
Abusi edilizi, come si calcola la multa alternativa alla demolizione
Fatte queste premesse, come si calcola la multa alternativa alla demolizione?Nel caso esaminato, dai sopralluoghi effettuati sull’immobile, realizzato nel 1990, erano emerse altezze maggiori di quelle assentite. Data l’impossibilità di ripristino senza rischi per le parti legittimamente realizzate, il Comune aveva disposto il pagamento di una multa pari a più di 160mila euro. Una cifra considerata eccessiva dal responsabile dell’abuso.
Il CdS ha ricordato che l’abuso edilizio rappresenta un illecito permanente e deve essere represso in base al regime sanzionatorio vigente al momento in cui il Comune dispone la sanzione.
I giudici hanno rilevato che, sulla base del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) e della normativa regionale, la quantificazione della sanzione debba essere calcolata sul valore di mercato dell’immobile (doppio dell’incremento di valore di mercato dell’immobile). Nel caso in cui non sia possibile stabilire il valore di mercato, vengono stabilite sanzioni fisse in relazioni all’aumento di cubatura realizzato in eccedenza rispetto al progetto.
Per determinare l’importo della sanzione è stato utilizzato il Dpr 26 settembre 1991 sul costo base di produzione al metro quadro degli immobili realizzati nel 1990. In base a tale decreto, il costo base di produzione a metro quadro è 1.155.000 lire, che è pari a 596,50 euro. Moltiplicando tale valore per 134,788 metri quadri, di ottiene una cifra pari a circa 80mila euro. Raddoppiandola, sulla base della normativa vigente, si arriva a determinare la sanzione di 160mila euro.
La sanzione calcolata dal Comune è stata quindi confermata e il ricorso del responsabile dell’abuso è stato respinto.
Norme correlate
Sentenza 23/11/2021 n.7857
Consiglio di Stato - Multa alternativa alla demolizione degli abusi edilizi
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