NORMATIVA
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Nei cantieri Superbonus sono consentite varianti in corso d’opera?
NORMATIVA
Nei cantieri Superbonus sono consentite varianti in corso d’opera?
Il Tar Marche ricorda l’obiettivo della detrazione fiscale e spiega le regole per evitare la sospensione dei lavori
02/12/2024 - Il Superbonus agevola la riqualificazione energetica la messa in sicurezza antisismica degli edifici. La detrazione si avvia alla sua naturale scadenza, dopo un progressivo abbassamento delle aliquote.
La normativa sul Superbonus è in vigore dal 2020 ed è stata più volte modificata, creando incertezze e contenziosi.
Uno dei dubbi, sciolti recentemente dalla giurisprudenza, riguarda la possibilità di realizzare varianti in corso d’opera nell’ambito di un intervento agevolato con il Superbonus.
Quando devono essere dichiarate le varianti? Quali regole bisogna seguire? A queste domande ha risposto il Tar Marche con la sentenza 642/2024.
I lavori consistono nell’efficientamento energetico e nel consolidamento statico e riguardano un condominio che, anche se antico, non è soggetto a vincolo.
In particolare, per la messa in sicurezza antisismica l’intervento da agevolare con il Superbonus prevede il rifacimento dei solai di sottotetto e copertura, la sostituzione dei solai lignei dei piani primo e secondo con nuovi solai in laterocemento e la realizzazione di tutte le opere complementari per il ripristino dell’agibilità dei singoli appartamenti, il rinforzo delle murature portanti e la demolizione e ricostruzione del balcone al piano secondo e sostituzione delle ringhiere.
Per l’efficientamento energetico dell’edificio, l’intervento prevede la realizzazione del cappotto termico, la coibentazione della copertura, la sostituzione di infissi e schermature, il rifacimento di impianti tecnologici e l’installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo.
I lavori iniziano nel 2022, ma nell’estate del 2023, a causa delle forti piogge e di un evento sismico, il responsabile dei lavori dispone lo smontaggio di una parte delle murature per evitare rischi.
A settembre 2023, i tecnici comunali effettuano un sopralluogo e rilevano che sono presenti difformità rispetto a quanto previsto dalla Cilas. Il tecnico responsabile dei lavori presenta quindi una Cilas in variante per la demolizione e ricostruzione delle parti di edificio interessate dagli eventi estremi, dichiarando che i nuovi lavori non avrebbero inciso sulla tipologia dell’intervento edilizio.
Il Comune, però, impone la sospensione dei lavori affermando che alcune opere indicate nella Cilas in variante (la demolizione delle parti danneggiate) sono state già realizzate.
I proprietari presentano però ricorso, spiegando che, in base alla normativa sul Superbonus, le varianti possono essere comunicate anche a fine lavori, andando ad integrare la Cilas già presentata.
Il Tar ha poi ricordato che la possibilità di accedere ai benefici fiscali è subordinata alla conformità edilizio-urbanistica dell’intervento, che può sussistere:
- ex ante (quando le opere eseguite sono del tutto conformi al titolo abilitante);
- in corso d’opera (quando venga presentata un’istanza di variante);
- ex post (quando venga presentata un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’articolo 36 del Testo Unico dell’edilizia).
Se però, hanno osservato i giudici, l’obiettivo del Superbonus è accrescere il rendimento energetico ed eventualmente anche sismico del patrimonio edilizio nazionale, bisogna concedere le agevolazioni fiscali anche agli interventi che, sia pure tramite varianti o sanatorie, abbiano comunque conseguito il risultato entro i termini di legge.
Il Tar ha quindi accolto il ricorso dei proprietari e annullato l’ordine di sospensione dei lavori.
La normativa sul Superbonus è in vigore dal 2020 ed è stata più volte modificata, creando incertezze e contenziosi.
Uno dei dubbi, sciolti recentemente dalla giurisprudenza, riguarda la possibilità di realizzare varianti in corso d’opera nell’ambito di un intervento agevolato con il Superbonus.
Quando devono essere dichiarate le varianti? Quali regole bisogna seguire? A queste domande ha risposto il Tar Marche con la sentenza 642/2024.
Varianti in corso d’opera su lavori Superbonus, il caso
Tutto inizia quando un Comune delle Marche ordina ai proprietari di due appartamenti, situati in un condominio, la sospensione dei lavori Superbonus iniziati dopo aver presentato la Cilas.I lavori consistono nell’efficientamento energetico e nel consolidamento statico e riguardano un condominio che, anche se antico, non è soggetto a vincolo.
In particolare, per la messa in sicurezza antisismica l’intervento da agevolare con il Superbonus prevede il rifacimento dei solai di sottotetto e copertura, la sostituzione dei solai lignei dei piani primo e secondo con nuovi solai in laterocemento e la realizzazione di tutte le opere complementari per il ripristino dell’agibilità dei singoli appartamenti, il rinforzo delle murature portanti e la demolizione e ricostruzione del balcone al piano secondo e sostituzione delle ringhiere.
Per l’efficientamento energetico dell’edificio, l’intervento prevede la realizzazione del cappotto termico, la coibentazione della copertura, la sostituzione di infissi e schermature, il rifacimento di impianti tecnologici e l’installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo.
I lavori iniziano nel 2022, ma nell’estate del 2023, a causa delle forti piogge e di un evento sismico, il responsabile dei lavori dispone lo smontaggio di una parte delle murature per evitare rischi.
A settembre 2023, i tecnici comunali effettuano un sopralluogo e rilevano che sono presenti difformità rispetto a quanto previsto dalla Cilas. Il tecnico responsabile dei lavori presenta quindi una Cilas in variante per la demolizione e ricostruzione delle parti di edificio interessate dagli eventi estremi, dichiarando che i nuovi lavori non avrebbero inciso sulla tipologia dell’intervento edilizio.
Il Comune, però, impone la sospensione dei lavori affermando che alcune opere indicate nella Cilas in variante (la demolizione delle parti danneggiate) sono state già realizzate.
I proprietari presentano però ricorso, spiegando che, in base alla normativa sul Superbonus, le varianti possono essere comunicate anche a fine lavori, andando ad integrare la Cilas già presentata.
Varianti su lavori Superbonus, le regole
I giudici, con la sentenza 642/2024, hanno spiegato che la disciplina urbanistica vigente non è abrogata dalle norme che regolano il Superbonus.Il Tar ha poi ricordato che la possibilità di accedere ai benefici fiscali è subordinata alla conformità edilizio-urbanistica dell’intervento, che può sussistere:
- ex ante (quando le opere eseguite sono del tutto conformi al titolo abilitante);
- in corso d’opera (quando venga presentata un’istanza di variante);
- ex post (quando venga presentata un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’articolo 36 del Testo Unico dell’edilizia).
Se però, hanno osservato i giudici, l’obiettivo del Superbonus è accrescere il rendimento energetico ed eventualmente anche sismico del patrimonio edilizio nazionale, bisogna concedere le agevolazioni fiscali anche agli interventi che, sia pure tramite varianti o sanatorie, abbiano comunque conseguito il risultato entro i termini di legge.
Il Tar ha quindi accolto il ricorso dei proprietari e annullato l’ordine di sospensione dei lavori.