Dia: dopo 30 giorni il Comune non può più diffidare
NORMATIVA
Dia: dopo 30 giorni il Comune non può più diffidare
Tar di Napoli: il Comune può emanare solo provvedimenti di autotutela
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del 27/01/2011
22/07/2005 - Con la sentenza 8707 del 27 giugno scorso, il Tar di Napoli ha accolto il ricorso contro la diffida ad eseguire i lavori, che il Comune aveva notificato oltre 30 giorni dopo la data in cui i ricorrenti avevano presentatati la Dia.
Applicando le norme sulla Dia, contenute nell’articolo 3 della legge 80/2005, che ha convertito il decreto 35/2005 sulla competitività, i giudici hanno confermato che, a decorrere dalla data di presentazione della Dia, il Comune ha 30 giorni di tempo per controllare l’intervento edilizio e per verificare l’ammissibilità di un intervento sanzionatorio.
Il caso in esame riguarda una società immobiliare che ha presentato la Dia per eseguire lavori di adeguamento in un capannone; scaduti i 30 giorni previsti, il Comune ha diffidato la società perché l’intervento era in contrasto con le norme tecniche di attuazione del Prg.
Il ricorso della società è stato accolto dal Tar con la motivazione che, scaduti il termine dei 30 giorni dalla presentazione della Dia (ex art. 23 del Dpr 380/2001 Testo unico Edilizia), in presenza di irregolarità, il Comune non può più diffidare il privato, ma soltanto emanare provvedimenti di autotutela e sanzionatori.