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Legge Sviluppo, più flessibili i piani attuativi

Legge Sviluppo, più flessibili i piani attuativi

Implicazioni sul testo unico dell’edilizia e integrazioni alla legge urbanistica per interventi semplificati

Vedi Aggiornamento del 17/10/2011
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 17/10/2011
19/07/2011 - È in vigore da una settimana la Legge Sviluppo. Al suo interno una serie di misure per la semplificazione delle procedure nel settore edile. Come la norma che consente di dare attuazione ai singoli comparti del piano attuativo, anche se scaduto.
 
Una volta decorso il termine per l’esecuzione del piano, infatti, se il Comune non provvede a presentarne uno nuovo per la parte rimasta inattuata, si può dare attuazione a singoli comparti o sub-comparti, che non costituiscono variante urbanistica.
 
Tra le varie implicazioni, la norma incide sull’articolo 22 del Dpr 380/2001, Testo Unico dell’edilizia, che regola gli interventi sottoposti a denuncia di inizio attività.
 
In base al Testo unico, infatti, in alternativa al permesso di costruire possono essere realizzati con Dia gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica se disciplinati da piani attuativi contenenti precise indicazioni su plani volumetria, tipologia e modalità di costruzione.
 
Ricordiamo che il Decreto Sviluppo ha chiarito l’applicazione all’edilizia della Scia, segnalazione certificata di inizio attività.
 
Il nuovo titolo abilitativo, che consente di iniziare i lavori nello stesso giorno in cui viene presentata la documentazione, sostituisce la Dia. Il caso preso in esame dal testo unico non usufruisce però della semplificazione, che non si applica alla Super-Dia, cioè alla Dia utilizzata in alternativa al permesso di costruire.
 
La legge Sviluppo integra anche il testo dell’articolo 17 della Legge Urbanistica 1150/1942, sulla validità dei piani particolareggiati. Dopo due anni dal termine per l’esecuzione del piano particolareggiato, l’Amministrazione, visto il suo interesse di dotare le aree di infrastrutture e servizi, può accogliere le proposte, avanzate dai privati che ne hanno diritto, per la formazione e l’attuazione dei singoli sub comparti.
 
Le proposte non possono modificare la destinazione d’uso delle aree pubbliche o fondiarie e devono rispettare gli stessi parametri urbanistici dello strumento decaduto.
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