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Permesso di costruire, no alla proroga per motivi economici

Permesso di costruire, no alla proroga per motivi economici

Tar Veneto: l’inizio dei lavori può essere posticipato solo per cause che non dipendono dal titolare del titolo abilitativo

Vedi Aggiornamento del 11/03/2020
Permesso di costruire, no alla proroga per motivi economici
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 11/03/2020
14/07/2017 - Il termine entro cui devono iniziare i lavori può essere prorogato solo per cause oggettive, che non dipendono dal titolare del permesso di costruire. Il principio è stato stabilito dal Tar Veneto con la sentenza 652/2017.
 
Nel caso preso in esame dal Tribunale Amministrativo, il titolare del permesso di costruire aveva chiesto una proroga sull’inizio dei lavori “per sopravvenute difficoltà economiche familiari non prevedibili al momento del rilascio del titolo autorizzativo”. Inizialmente il Comune aveva accordato la proroga, ma successivamente aveva ritirato il provvedimanto, facendo scattare il ricorso dell’interessato
 

I lavori devono iniziare entro un anno

I giudici hanno spiegato che, in base all’articolo 15 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), i lavori devono iniziare entro un anno dal rilascio del permesso di costruire e devono essere completati entro tre anni dall’inizio del cantiere. Decorsi questi termini, il permesso decade e per la parte non costruita deve essere chiesta una nuova autorizzazione.
 
Il Testo unico ammette proroghe, solo con un provvedimento motivato, in presenza di imprevisti che non dipendono dalla volontà del titolare del permesso di costruire o come conseguenza della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori.
 

Nessuna proroga per problemi economici del titolare del permesso

Secondo il Tar, i problemi economici del titolare del permesso di costruire, che hanno impedito l’inizio dei lavori nei tempi previsti, non giustificano la proroga anche se si tratta di un imprevisto.
 
I giudici hanno ritenuto che la proroga possa essere concessa solo per situazioni completamente esterne, che quindi non dipendono in nessun modo dal titolare del permesso. Sulla base di queste considerazioni ha respinto il ricorso e vietato la realizzazione dell’intervento senza prima dotarsi di una nuova autorizzazione.
 
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