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Fresato d’asfalto, ecco quando può essere riutilizzato

Fresato d’asfalto, ecco quando può essere riutilizzato

Il Tar Veneto spiega le condizioni che ne fanno un sottoprodotto e non un rifiuto

Vedi Aggiornamento del 25/09/2023
Foto: Katarzyna Bialasiewicz©123RF.com
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di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 25/09/2023
11/03/2020 - Il fresato d’asfalto non è sempre un rifiuto. In determinati casi può essere considerato come “sottoprodotto” ed essere riutilizzato. Lo ha stabilito il Tar Veneto con la sentenza 37/2020.
 
Il fresato d’asfalto è il conglomerato bituminoso recuperato mediante fresatura degli strati del rivestimento stradale. Tendenzialmente viene considerato un rifiuto speciale, ma in determinati casi può essere utilizzato in nuovi processi produttivi.
 

Utilizzo del fresato d’asfalto, il caso

Il proprietario di una cava aveva chiesto e ottenuto le autorizzazioni per ampliare il suo bacino di estrazione. Durante un sopralluogo, il Corpo Forestale dello Stato aveva rilevato che, per il compattamento del piazzale di cava, era stato utilizzato del fresato di asfalto proveniente da un altro impianto. Secondo il Corpo Forestale dello Stato, il fresato d’asfalto, in quanto inserito nel catalogo europeo dei rifiuti, recepito nell’Allegato D delle Norme in materia ambientale (D.lgs. 152/2006) non avrebbe potuto essere riutilizzato.
 
Il cantiere e l’impianto erano stati quindi messi sotto sequestro perché, nel processo di realizzazione dell’intervento, era stato utilizzato un materiale qualificabile come rifiuto, che doveva quindi essere smaltito diversamente, senza possibilità di reimpiego.
 

Fresato d’asfalto, quando si può riutilizzare

Il Tar Veneto, rifacendosi a pronunce precedenti, ha ricordato che, in base all’articolo 184-bis delle Norme in materia ambientale, è un sottoprodotto qualsiasi sostanza che rispetta le seguenti condizioni:
- è originata da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza;
- sarà utilizzata, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
 
Secondo i giudici, inoltre, l’accertamento della contaminazione del terreno da idrocarburi pesanti, sottolineata dal Corpo Forestale dello Stato, non equivale a catalogare il terreno stesso come rifiuto speciale pericoloso.
 
Sulla base di queste considerazioni, i giudici hanno concluso che il fresato rinvenuto nel piazzale di cava potesse essere classificato come sottoprodotto, quindi utilizzato nuovamente, e hanno annullato gli atti con cui era stato disposto il sequestro e ordinato il ripristino dei luoghi. 
 
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