Sopraelevazioni vietate in area vincolata
NORMATIVA
Sopraelevazioni vietate in area vincolata
CdS: innalzamenti come ampliamenti non consentiti anche se la zona è degradata
Vedi Aggiornamento
del 01/12/2011
15/09/2010 - Equiparabili e vietate le sopraelevazioni e gli ampliamenti in area vincolata. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 3556/2010, in base alla quale il divieto sussiste anche se a causa di precedenti decisioni la zona risulta degradata o già edificata.
Nel caso preso in esame dal CdS, era stata accordata la sopraelevazione di un seminterrato condonato situato in area sottoposta a vincolo di inedificabilità. L’ok della Soprintendenza era stato motivato con l’assenza di rischi per il patrimonio archeologico e con un interessamento solo a carico del manufatto esistente.
D’altro canto, nonostante il vincolo esistente, il terreno risultava già edificato e, anche dopo l’intervento, il fabbricato non avrebbe comunque superato l’altezza degli edifici circostanti.
In un secondo momento, però, la Soprintendenza ha bloccato una nuova richiesta di sopraelevazione. Contro il diniego è stato presentato ricorso al Tar, che ha annullato il divieto consentendo l’intervento.
Il Consiglio di Stato ha espresso invece parere opposto. Il Tar non ha infatti considerato il vincolo di inedificabilità assoluta gravante sull’area, in base al quale non sono vietati solo gli ampliamenti, ma anche le sopraelevazioni.
L’avvenuta edificazione di una zona o le sue condizioni di degrado non costituiscono inoltre il pretesto per evitare di proteggere un’area con i suoi valori estetici e culturali.
Nel caso preso in esame dal CdS, era stata accordata la sopraelevazione di un seminterrato condonato situato in area sottoposta a vincolo di inedificabilità. L’ok della Soprintendenza era stato motivato con l’assenza di rischi per il patrimonio archeologico e con un interessamento solo a carico del manufatto esistente.
D’altro canto, nonostante il vincolo esistente, il terreno risultava già edificato e, anche dopo l’intervento, il fabbricato non avrebbe comunque superato l’altezza degli edifici circostanti.
In un secondo momento, però, la Soprintendenza ha bloccato una nuova richiesta di sopraelevazione. Contro il diniego è stato presentato ricorso al Tar, che ha annullato il divieto consentendo l’intervento.
Il Consiglio di Stato ha espresso invece parere opposto. Il Tar non ha infatti considerato il vincolo di inedificabilità assoluta gravante sull’area, in base al quale non sono vietati solo gli ampliamenti, ma anche le sopraelevazioni.
L’avvenuta edificazione di una zona o le sue condizioni di degrado non costituiscono inoltre il pretesto per evitare di proteggere un’area con i suoi valori estetici e culturali.