
Codice Appalti, da Anac ok alle nuove linee guida sull’offerta più vantaggiosa
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Codice Appalti, da Anac ok alle nuove linee guida sull’offerta più vantaggiosa
L’Anticorruzione ha rinviato a futuri bandi tipo il supporto alla scelta tra offerta più vantaggiosa e prezzo più basso
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del 10/01/2019

18/05/2018 - Via libera dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) alle linee guida n.2 sull’offerta economicamente più vantaggiosa. Le linee guida, attuative del Codice Appalti (D.lgs 50/2016), sono state aggiornate dopo le modifiche introdotte con il Correttivo nel 2017.
Il testo non è vincolante, ma rappresenta comunque uno strumento per uniformare l’attività delle Stazioni Appaltanti.
È possibile continuare ad utilizzare il criterio del minor prezzo per i lavori di importo fino a 2 milioni di euro, quando l’affidamento avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo, per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, per i servizi e le forniture fino a 40mila euro o per i servizi e le forniture fino alle soglie comunitarie solo se caratterizzati da elevata ripetitività.
Il criterio del prezzo può essere usato anche nell’affidamento di lavori nel settore dei beni culturali.
Il Correttivo al Codice Appalti ha fissato inoltre al 30% il peso massimo che può essere attribuito alla componente economica dell’offerta.
I servizi e le forniture “caratterizzati da elevata ripetitività” soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività delle stazioni appaltanti, richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuità della prestazione.
In sostanza, si legge nelle linee guida, la norma citata consente alle stazioni appaltanti (e agli operatori economici) di evitare gli oneri, in termini di tempi e costi, di un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità e prezzo, quando i benefici derivanti da tale confronto sono nulli o ridotti.
Nelle linee guida l’Anac raccomanda alle Stazioni Appaltanti di definire le caratteristiche dell’affidamento in fase di programmazione, avviare la definizione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi in fase di progettazione e procedere alla compiuta definizione degli ulteriori elementi in sede di adozione della determina a contrarre e di elaborazione della documentazione di gara.
L’Anac non ha recepito questo suggerimento spiegando che “trattandosi di temi specifici, uno dei quali riguarda l’affidamento dei lavori, essi potranno avere specifico approfondimento, previa consultazione del mercato, anche nell’ambito della redazione dei Bandi tipo sull’affidamento di appalti di lavori ovvero in atti di regolazione ad hoc”.
Il testo non è vincolante, ma rappresenta comunque uno strumento per uniformare l’attività delle Stazioni Appaltanti.
Offerta più vantaggiosa, le modifiche del Codice Appalti
In base al Codice dei Contratti pubblici, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa deve essere utilizzato per i concorsi di progettazione di importo pari o superiore a 40mila euro e i concorsi di idee.È possibile continuare ad utilizzare il criterio del minor prezzo per i lavori di importo fino a 2 milioni di euro, quando l’affidamento avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo, per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, per i servizi e le forniture fino a 40mila euro o per i servizi e le forniture fino alle soglie comunitarie solo se caratterizzati da elevata ripetitività.
Il criterio del prezzo può essere usato anche nell’affidamento di lavori nel settore dei beni culturali.
Il Correttivo al Codice Appalti ha fissato inoltre al 30% il peso massimo che può essere attribuito alla componente economica dell’offerta.
Offerta più vantaggiosa, le linee guida Anac
Le linee guida spiegano che per servizi e forniture “con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato” devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali.I servizi e le forniture “caratterizzati da elevata ripetitività” soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività delle stazioni appaltanti, richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuità della prestazione.
In sostanza, si legge nelle linee guida, la norma citata consente alle stazioni appaltanti (e agli operatori economici) di evitare gli oneri, in termini di tempi e costi, di un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità e prezzo, quando i benefici derivanti da tale confronto sono nulli o ridotti.
Nelle linee guida l’Anac raccomanda alle Stazioni Appaltanti di definire le caratteristiche dell’affidamento in fase di programmazione, avviare la definizione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi in fase di progettazione e procedere alla compiuta definizione degli ulteriori elementi in sede di adozione della determina a contrarre e di elaborazione della documentazione di gara.
Offerta più vantaggiosa, nessuna bussola per le Stazioni Appaltanti
Il Consiglio di Stato nel parere rilasciato sulle linee guida aveva chiesto di fornire alle Stazioni Appaltanti indicazioni sulle modalità di utilizzo del criterio del miglior rapporto qualità prezzo, nei casi in cui l’affidamento sia disposto sulla base di un progetto esecutivo, e un orientamento alla scelta tra il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e il criterio del prezzo più basso.L’Anac non ha recepito questo suggerimento spiegando che “trattandosi di temi specifici, uno dei quali riguarda l’affidamento dei lavori, essi potranno avere specifico approfondimento, previa consultazione del mercato, anche nell’ambito della redazione dei Bandi tipo sull’affidamento di appalti di lavori ovvero in atti di regolazione ad hoc”.