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Gare su progetto esecutivo, pronto il decreto sui livelli di progettazione

Gare su progetto esecutivo, pronto il decreto sui livelli di progettazione

Il passaggio alle nuove regole non sarà immediato. La norma entrerà in vigore sei mesi dopo la pubblicazione

Vedi Aggiornamento del 28/10/2022
Gare su progetto esecutivo, pronto il decreto sui livelli di progettazione
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 28/10/2022
18/05/2018 - Dopo più di un anno di attesa il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso nota la bozza di decreto sui tre livelli di progettazione.
 
Ricordiamo che la prima versione del decreto, attuativo del Codice Appalti, è stata messa a punto a gennaio 2017, ma si è arenata a seguito della decisione di creare una progettazione semplificata per gli interventi di manutenzione ordinaria.
 
A inizio maggio, il Mit ha diffuso la bozza di decreto per la progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a 2,5 milioni di euro. È invece di ieri (17 maggio) il testo sui tre livelli di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo) che regolerà la redazione dei progetti da porre a base di gara.
 

Criteri generali per la progettazione

Lo schema di decreto prevede che la progettazione sia orientata ad assicurare, nei tre livelli di approfondimento tecnico, la qualità del processo e del progetto, il rispetto delle regole tecniche, la sostenibilità economica, territoriale e ambientale, la sicurezza e il miglior rapporto tra benefici e costi di costruzione, manutenzione e gestione in relazione al ciclo di vita dell’intervento.
 
Per il raggiungimento di questi obiettivi, la progettazione dovrà assicurare la riduzione dei rischi da pericoli naturali e antropici, la durabilità e sostituibilità dei materiali, la facilità di manutenzione e gestione, il massimo riutilizzo delle risorse naturali e, ove possibile, la riduzione del consumo di suolo.
 
I materiali e i prodotti da costruzione da utilizzare dovranno essere conformi alle NTC 2018, al D.lgs.106/2017, alle norme europee armonizzate e alle omologazioni tecniche. Requisiti che dovranno essere indicati espressamente nelle relazioni tecniche.
 
Dal momento che gli interventi da progettare devono rispondere ai fabbisogni della collettività, la Stazione Appaltante redigerà il quadro esigenziale e il documento di indirizzo alla progettazione.
 

I tre livelli di progettazione

I tre livelli progettuali costituiscono una suddivisione di contenuti da sviluppare progressivamente nell’ambito di un processo unitario senza soluzione di continuità.
 
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica potrà essere redatto in un’unica fase o in due fasi successive. In quest’ultimo caso, nella prima fase il progettista redigerà il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP). Nel DOCFAP saranno individuate le possibili soluzioni progettuali alternative. Bisognerà prendere in considerazione la possibile localizzazione dell’intervento, le alternative di tracciato, il riutilizzo di aree dismesse, le diverse soluzioni tecnologiche, impiantistiche e organizzative disponibili, l’impatto sul contesto territoriale, ambientale e paesaggistico e le diverse modalità tecniche di intervento. In questo momento si analizzerà anche “l’opzione zero”, cioè l’ipotesi di non realizzazione dell’intervento. Il DOCFAP sarà sviluppato con un livello di approfondimento differenziato a seconda del tipo e della dimensione dell’opera.
Nella seconda fase saranno sviluppati i contenuti del DOCFAP, scegliendo solo una delle alternative progettuali.
 
Nei casi di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto dovrà contenere, tra gli altri documenti, uno schema di contratto indicante i tempi per la redazione del progetto definitivo e di quello esecutivo.
 
Nei concorsi di progettazione relativi al settore dei lavori pubblici, le Amministrazioni dovranno mettere a disposizione dei concorrenti gli studi specialistici, l’inquadramento territoriale dell’area di intervento e il piano particellare di esproprio.
 
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà essere accompagnato da una relazione generale, da cui si evincano le motivazioni delle scelte operate dal progettista, e da una relazione tecnica, con indagine e studi specifici, come i livelli prestazionali dell’intervento, la presenza di eventuali interferenze e il contesto urbanistico.
 
La bozza di decreto indica inoltre gli elaborati grafici e le modalità con cui redigere il quadro economico da allegare al progetto.
 
Il progetto definitivo individuerà compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto di tutti i vincoli esistenti e conterrà tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni richieste. Dovrà conformarsi alle scelte del progetto di fattibilità tecnica ed economica, salvo eventuali modifiche da motivare nei dettagli, e indicare precisamente la localizzazione del cantiere. In caso di lavori su opere esistenti, nel progetto definitivo dovrà essere indicato lo stato dell’opera. Ove necessario, bisognerà indicare il piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo.
 
Per gli interventi complessi il progetto comprenderà anche il piano di manutenzione. In caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo, i concorrenti dovranno indicare i tempi della progettazione esecutiva e i dettagli costruttivi relativi al progetto architettonico e strutturale.
 
Anche in questo caso, il progetto definitivo sarà corredato da una relazione generale e da relazioni tecniche e specialistiche ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.
 
Successivamente, il progetto esecutivo sarà sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo e corredato da un piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita dell’opera stessa.
 
Il progetto esecutivo consiste nell’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e dovrà definire quindi compiutamente ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico dell’intervento da realizzare. La bozza di decreto esclude da questa fase solo i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento e i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali.
 
Nell’ambito del progetto esecutivo l’opera verrà quindi inserita in modo dettagliato nel contesto urbanistico e saranno valutati gli effetti del cantiere sul paesaggio, sulla popolazione e sul traffico. Tutti i calcoli saranno effettuati con riferimento alle fasi costruttive e a quelle di esercizio. I progetti esecutivi relativi ad interventi su opere esistenti dovranno essere corredati da elaborati grafici in grado di definirne lo stato di conservazione, i materiali e le tecnologie costruttive utilizzate.
 

I tre livelli di progettazione e i cambiamenti nelle gare

In base al Codice Appalti, lo ricordiamo, salvo che in pochi casi deve essere posto a base di gara il progetto esecutivo per evitare l’allungamento dei tempi e l’aumento dei costi di realizzazione delle opere.
 
Fino ad ora, mancando il decreto sui livelli di progettazione, nulla è cambiato. Il passaggio alle nuove regole non sarà immediato. La bozza di decreto diffusa dal Mit prevede infatti sei mesi di tempo per l’entrata in vigore dopo la pubblicazione.
 
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