11/10/2024 - Il tema dell’omissione nell’esecuzione dei lavori edilizi ha assunto una crescente rilevanza negli ultimi anni, sia per l’intensificarsi dei controlli sulle pratiche edilizie e sia per le nuove disposizioni introdotte dal legislatore.
La questione centrale è comprendere se e quando l’omissione di specifici doveri di vigilanza e sicurezza possa configurare un reato.
La recente normativa del 2024 e la giurisprudenza della Cassazione e dei Tribunali italiani, hanno contribuito a delineare i contorni di questa problematica, ridefinendo gli obblighi dei soggetti coinvolti nei lavori e le conseguenze delle loro eventuali omissioni.
La disciplina italiana sulla sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro impone una serie di obblighi che devono essere rispettati dai datori di lavoro, dai committenti, dai responsabili della sicurezza e dai direttori dei lavori. La normativa di riferimento comprende, tra gli altri, il Decreto Legislativo n. 81/2008, noto come “Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro”, che stabilisce le misure necessarie per prevenire gli infortuni e garantire la sicurezza nei cantieri.
Gli articoli 589 e 590 del Codice Penale disciplinano rispettivamente l’omicidio colposo e le lesioni colpose, prevedendo la possibilità di punire i responsabili qualora il loro comportamento negligente, imprudente o imperito abbia causato un danno o un pericolo per la vita e l’incolumità dei lavoratori.
In particolare, l’omissione delle cautele necessarie per la sicurezza può assumere rilievo penale quando si dimostri che essa abbia determinato un nesso causale diretto con l’evento dannoso, come un incidente o un infortunio sul lavoro.
I recenti interventi legislativi, si sono focalizzati sulla necessità di aumentare la sicurezza nei cantieri, prevedendo anche rilevanti sanzioni penali, volte alla rigorosa applicazione delle misure di sicurezza previste per le lavorazioni. Sulla questione, inoltre, si è pronunciata più volte la giurisprudenza e, tra le varie e rilevanti sentenze, possiamo ricordarne due molto recenti.
Il Tribunale di Milano, con una pronuncia del 15 gennaio 2024, ha affrontato un caso di lesioni colpose aggravate derivanti dall’omissione di misure di protezione sui ponteggi di un cantiere. In tale sentenza, il Giudice ha evidenziato che il mancato rispetto delle misure di sicurezza obbligatorie non è solo un illecito amministrativo, ma può configurare un reato qualora si provi che l’omissione ha esposto i lavoratori a un rischio concreto. Il Giudice ha sottolineato la responsabilità del titolare dell’impresa nell’aver consentito lo svolgimento di lavori in assenza di idonei dispositivi di protezione.
La Corte di Cassazione Penale, invece, con la sentenza n. 32028/2024, ha delineato un importante punto di riferimento per chiarire i criteri in base ai quali un’omissione può configurarsi come reato. La Corte è stata chiamata a esprimersi su un caso riguardante il direttore dei lavori di un cantiere, che non aveva predisposto le necessarie misure di sicurezza per i lavoratori operanti su ponteggi elevati. In seguito a questa omissione, un incidente aveva causato lesioni gravi a uno degli operai.
La Cassazione ha ribadito che, affinché un’omissione possa costituire un reato, è necessario dimostrare l’esistenza di un nesso causale tra la condotta omissiva e l’evento dannoso. Nel caso specifico, la mancata adozione delle protezioni prescritte aveva determinato una condizione di pericolo evidente, e la Corte ha ritenuto che tale omissione fosse direttamente responsabile delle lesioni riportate dall’operaio.
La sentenza ha sottolineato due aspetti fondamentali. Da un lato il dovere di diligenza: il direttore dei lavori ha l’obbligo di vigilare costantemente sull’applicazione delle misure di sicurezza previste, e la semplice delega di queste attività ad altre figure professionali non esime dalla responsabilità in caso di omissione.
Dall’altro lato, l’importanza della prevedibilità dell’evento: per la configurabilità del reato è necessario che il rischio generato dall’omissione fosse prevedibile e prevenibile con l’adozione delle misure dovute. In altre parole, se il direttore dei lavori avesse rispettato gli obblighi di vigilanza e prevenzione, l’incidente non si sarebbe verificato.
Di fatto, la differenza tra responsabilità amministrativa e responsabilità penale in ambito edilizio si gioca proprio sul piano della dimostrazione del rischio concreto e della relazione causale tra l’omissione e l’evento dannoso. Mentre le violazioni di tipo formale dei regolamenti edilizi e dei piani di sicurezza possono essere sanzionate in sede amministrativa, la responsabilità penale interviene quando la condotta omissiva ha causato danni reali e tangibili.
La sentenza della Cassazione del 2024 ha chiarito che il mancato rispetto delle norme di sicurezza può configurare reato anche in assenza di un evento dannoso effettivo, qualora si dimostri che l’omissione ha determinato una situazione di pericolo concreto per i lavoratori. Questo orientamento amplia la portata della responsabilità penale, ponendo un accento particolare sulla prevenzione e sulla tutela anticipata della sicurezza.
In conclusione, si pone all’attenzione del lettore che la recente giurisprudenza e la normativa vigente delineano un quadro in cui l’omissione delle misure di sicurezza nell’esecuzione dei lavori può facilmente sfociare nella responsabilità penale, soprattutto quando tale omissione è collegata a un rischio concreto per la sicurezza dei lavoratori.
I recenti interventi normativi, inoltre, evidenziano l’importanza di una maggiore attenzione nella gestione della sicurezza nei cantieri e una più rigorosa applicazione delle norme già esistenti. Questo si traduce in un impegno maggiore per direttori dei lavori, committenti e imprese edili, chiamati a garantire non solo il rispetto delle norme, ma anche un ambiente di lavoro che minimizzi i rischi attraverso una vigilanza attiva e continua.