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Impianti a gas: una guida per gli installatori

Impianti a gas: una guida per gli installatori

Chiarimenti su modalità e tempi della dichiarazione di conformità

Vedi Aggiornamento del 02/12/2005
di Roberta Dragone
Vedi Aggiornamento del 02/12/2005
08/06/2005 - Installatori di impianti a gas e aziende di distribuzione potranno avere le idee più chiare rispettivamente su predisposizione e verifica della correttezza della documentazione richiesta dalla legge 46/90 “Norme per la sicurezza degli impianti”. L’articolo 9 della 46/90 richiede obbligatoriamente alle aziende installatrici alcuni allegati al modello ministeriale della dichiarazione di conformità. La guida intende non solo chiarire i potenziali dubbi sulla compilazione della relazione da presentare. Fornisce anche l’elenco delle prove di sicurezza da effettuare. Ricordiamo che la 46/90 stabiliva inizialmente che a tutti gli impianti realizzati precedentemente alla sua entrata in vigore fossero dati tre anni di tempo per l’adeguamento. Tale termine è stato poi prorogato più volte da diversi decreti. Successivamente la delibera 40/04 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas dava tempo agli enti di distribuzione sino al 1° aprile 2005 per la verifica di tutta la documentazione presentata da installatore e cliente finale, consistente appunto nella dichiarazione di conformità completa di tutti gli allegati. Termine che è stato ulteriormente prorogato al 1° luglio dalla delibera 43/05. La guida non aiuta solo installatori ed aziende di distribuzione, ma anche gli utenti finali. Questi ultimi, infatti, nel caso in cui intendano vendere o dare in affitto il proprio immobile, sono obbligati dall’art. 9 del dpr 447 del 1991 a fornire tutta la documentazione relativa all’impianto a gas. Delibera 40/04 Autorità per l’energia elettrica e il gas Delibera 43/05 Autorità per l’energia elettrica e il gas
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