
Tar: l'insieme dei nuovi strumenti sostituisce il Prg
URBANISTICA
Tar: l'insieme dei nuovi strumenti sostituisce il Prg
La conformazione della proprietà nella legge urbanistica emiliana
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del 05/11/2007
31/05/2006 - Con la sentenza n. 609 del 2006, il Tar di Bologna ha affrontato il tema del passaggio dalla pianificazione urbanistica rigida, basata sul criterio della zonizzazione, al modello pianificatorio fondato sulla distinzione in più livelli: il piano strutturale, non conformativo della proprietà, e il piano operativo, conformativo della proprietà.
Il caso riguarda il ricorso contro la sospensione in salvaguardia della domanda di approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo e della delibera di adozione del Piano Strutturale Comunale, con le relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA), presentato dai proprietari di un’area destinata dal vigente PRG a zona C2 (nuovi insediamenti residenziali), da attuarsi mediante Piano Urbanistico Esecutivo (PUE).
I ricorrenti avevano presentato il PUE di iniziativa privata; il procedimento di approvazione era stato avviato, ma poi era stato sospeso per contrasto con il Piano strutturale (PSC) - nel frattempo adottato - in base alle norme di salvaguardia previste dalla LR n. 20/2000 dell’Emilia Romagna.
I giudici ricordano però che il Titolo IV della suddetta Legge regionale detta apposite disposizioni transitorie (artt. 41 e 43), per assicurare il passaggio dagli strumenti urbanistici vigenti al nuovo sistema pianificatorio (composto da Piano Strutturale Comunale - POC, Regolamento Urbanistico-Edilizio – RUE e Piano Operativo Comunale – POC), prevedendo che, sino all’approvazione di PSC, RUE e POC, restano valide le previsioni del PRG vigente.
Nel caso specifico i ricorrenti vanterebbero una aspettativa al mantenimento delle previsioni del PRG vigente, determinata dall’ottenuta autorizzazione alla presentazione del PUE (ora PUA).
Nell’ampia premessa che illustra il mutamento negli anni della cultura e della legislazione urbanistica, i giudici osservano che la LR n. 20/2000 prevede che l’ambito pianificatorio prima riservato - a livello comunale – al PRG, risulta ora integralmente “coperto”, solo dalla contemporanea presenza dei tre nuovi strumenti pianificatori (PSC, RUE, POC).
Il PSC non possiede un autonoma potestà conformativa ma costituisce il primo passo di una tipologia di pianificazione urbanistica comunale “dinamico-processuale” che, solo alla fine, acquista efficacia in termini di conformazione della proprietà privata.
Per questo motivo la legge distingue tra una normativa a regime e una disciplina transitoria, che governi il passaggio dal vecchio al nuovo strumentario urbanistico.
Invece, il PSC del Comune in questione aveva definito una propria disciplina transitoria, non tenendo conto del fatto che le legge regionale prevedesse già un apposito regime transitorio che disponeva il perdurare delle previsioni dei PRG vigenti in attesa dell’approvazione dei POC e dei RUE.
Sulla base di questa contraddizione, il Tar ha parzialmente accolto i ricorsi presentati.