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Piano Casa, la Valle d’Aosta pubblica le linee guida

Piano Casa, la Valle d’Aosta pubblica le linee guida

Ok alla deroga alle altezze interne per gli ampliamenti ma non per le demolizioni e ricostruzioni

Vedi Aggiornamento del 22/03/2012
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 22/03/2012
08/04/2010 - Via libera alle linee guida sul Piano Casa della Valle d’Aosta. La Giunta Regionale ha emanato la Delibera 635/2010 per l’applicazione della Legge Regionale 24/2009 .
 
Limiti e possibilità : Gli ampliamenti devono essere realizzati in connessione strutturale con la parte originaria, consentendo miglioramento qualitativo in termini di sostenibilità ambientale. Ribadita la non cumulabilità degli interventi, che non possono essere realizzati in modo frazionato nel tempo. Disco rosso anche per il cambio di destinazione d’uso della parte ampliata. D’altra parte però, la legge regionale ammette sia il cambio di destinazione d’uso, sia la creazione di nuove unità immobiliari, rendendo possibile la ammissibile creazione di due unità immobiliari con destinazioni d’uso diverse purché ammesse dal PRG.
 
Rispetto alla LR 11/1998 le altezze interne utili dei locali di abitazione possono essere ridotte fino a 15 centimetri. La deroga non vale invece per la sostituzione edilizia.
 
Nella richiesta del titolo abilitativo , oltre alla documentazione prevista dal Dpr 380/2001 , Testo Unico dell’edilizia, si dovrà allegare alla domanda anche attestazione del titolo di legittimazione, planimetria di accatastamento, dichiarazione sul rispetto delle destinazioni d'uso, della normativa sulla stabilità e distanza degli edifici stabilite dagli strumenti urbanistici generali.
 
Nei centri storici non è possibile realizzare interventi sugli immobili privi della classificazione ottenuta ai sensi della L.R. 11/1998, che non può però apportare modifiche alla perimetrazione e alla denominazione di zona A.
 
Nelle zone E a bassa o inesistente edificazione, destinate ad usi agro silvo pastorali, è ribadita la limitazione degli interventi ai soli edifici residenziali a meno che il Prg non preveda cambi d’uso o recupero di unità immobiliari con diversa destinazione.
 
Per esempio, se un edificio è composto da due unità immobiliari, la prima destinata a residenza temporanea per attività agricole e la seconda ad attività agricole e il PRG consente un mutamento della destinazione agricola verso la destinazione residenziale, l’intervento è già ammissibile anche senza ricorrere al Piano Casa. Il volume di ampliamento deve riferirsi solo all’unità immobiliare già destinata a residenza. Alla fine l’edificio ristrutturato potrà risultare composto da due unità immobiliari residenziali il cui ampliamento però è stato calcolato solo sulla parte inizialmente già residenziale, anche se poi risulterà distribuito tra le due unità immobiliari, al fine di perseguire un progetto organico e di riqualificazione complessiva dell’edificio.
 
In attuazione dell’articolo 12 della Legge Regionale 24/2009 sul Piano Casa , la Giunta ha emanato anche la Delibera 634/2010 perl’istituzione di una banca dati immobiliare informatizzata in grado di gestire l’elenco degli interventi effettuati.
 
Per ogni edificio, sarà realizzato un “ dossier del fabbricato ” con le informazioni inerenti a identificazione, localizzazione, destinazioni d’uso, titoli edilizi che ne hanno consentito la
realizzazione e le successive trasformazioni, situazione urbanistica, servizi e reti tecnologiche, accessibilità, stato conservativo, indagini, perizie e certificazioni edilizie, territoriali ed ambientali.
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