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Liguria, impugnate le semplificazioni in edilizia

Liguria, impugnate le semplificazioni in edilizia

Norme in contrasto con le definizioni di manutenzione ordinaria, ristrutturazione e nuova costruzione date dalle leggi statali

Vedi Aggiornamento del 12/11/2015
di Paola Mammarella
22/06/2015 - Liguria nuovamente a rischio bocciatura da parte della Corte Costituzionale. Questa volta a finire nel mirino e ad essere impugnata dal Governo è stata la Legge Regionale 12/2015, che introduce una serie di semplificazioni in materia di edilizia, urbanistica e tutela del territorio.
 
La norma include tra gli interventi di manutenzione ordinaria “l’istallazione di tende da sole, insegne, targhe, impianti tecnologici o elementi di arredo urbano e privato pertinenziali non comportanti la creazione di volumetria”. A detta del Governo, oltre a eliminare la previsione secondo cui queste opere rientrano nella manutenzione ordinaria solo se non comportanti opere edilizie, la norma include l’istallazione di elementi di arredo privato. Le disposizioni contrastano quindi con l’articolo 3 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), in base al quale la manutenzione ordinaria riguarda opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. La legge regionale fa invece rientrare in questo ambito anche gli interventi appartenenti alle ristrutturazioni edilizie e alle nuove costruzioni.
 
La legge impugnata esclude dall’ambito di applicazione della Scia “le opere di arredo pubblico e privato, anche di natura pertinenziale”. Vengono quindi ricondotte all’attività libera o alla Scia interventi che, per la normativa statale, sono considerati di “nuova costruzione” o di “ristrutturazione edilizia” e quindi soggetti a permesso di costruire o a Dia alternativa a permesso di costruire.
 
La norma assoggetta a Scia le ristrutturazioni edilizie comportanti incrementi della superficie all'interno delle singole unità immobiliari o dell'edificio con contestuali modifiche all'esterno. Si tratta di lavori per i quali il Testo unico dell’edilizia prevede invece permesso di costruire o a Dia alternativa.
 
Sono inoltre esclusi dalla preventiva autorizzazione sismica gli interventi sul patrimonio edilizio soggetti a Scia. La disposizione per l’Esecutivo rappresenta una violazione dal momento che la Scia non è applicabile agli atti previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche.
 
La legge consente ristrutturazioni edilizie e interventi di recupero dei sottotetti esistenti purché non comportanti sopraelevazioni che determinino la creazione di un nuovo piano della costruzione. In questo modo, sostiene il Governo, sarebbe possibile derogare al DM 1444/1968 per singoli interventi, mentre il testo Unico dell’edilizia ammette che le Regioni adottino disposizioni derogatorie solo “nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali”.
 
Dal punto di vista del contributo di costruzione, la norma regionale introduce invece oneri economici maggiori rispetto alle previsioni delle leggi statali.
 
La Corte Costituzionale dovrà ora pronunciarsi sulla base di queste osservazioni.


 
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