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Geometri: nelle polizze professionali arriva la clausola ‘eccesso di competenza’

Geometri: nelle polizze professionali arriva la clausola ‘eccesso di competenza’

Dal Consiglio Nazionale indicazioni anche su franchigia e massimale, incarichi precedenti alla stipula e sulle contestazioni post-chiusura attività

Vedi Aggiornamento del 25/01/2023
Geometri: nelle polizze professionali arriva la clausola ‘eccesso di competenza’
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 25/01/2023
19/11/2015 - Come orientarsi nella scelta dell’assicurazione professionale più adatta, mettersi al riparo dalle incertezze normative e selezionare le opzioni in grado di tutelare maggiormente la propria attività?
 
Lo spiega il Consiglio nazionale dei Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL) che, con la circolare 13009/2015 diramata nei giorni scorsi, oltre a franchigie e massimali torna sul tema dei rischi derivanti dall’assunzione di incarichi al di fuori delle proprie competenze professionali.
 
Come ricordato dal CNGeGL, il Dpr 137/2012 sulla riforma delle professioni obbliga il professionista a stipulare un’assicurazione professionale per gli eventuali danni causati ai clienti nell’esercizio dell’attività professionale. La polizza può essere stipulata anche tramite convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e tutti gli estremi devono essere comunicati al cliente al momento dell’assunzione dell’incarico. La violazione di questo obbligo costituisce un illecito disciplinare.
 

La clausola ‘eccesso di competenza’

Nella circolare il CNGeGL consiglia di prevedere una clausola di salvaguardia per sinistri derivanti daeccesso di competenza”. La clausola consiste in una misura di protezione che scatta quando il professionista supera il suo ambito di attività, invadendo le competenze di un’altra professione. Un’invasione che, data l’incertezza normativa sull’argomento, può anche avvenire in buona fede.
 
Il suggerimento prende spunto quasi sicuramente dalle moltissime controversie sulle competenze professionali dei geometri. Negli anni alcuni giudici li hanno esclusi e altri ammessi alla progettazione di edifici in cemento armato, creando incertezze non solo sulla possibilità di assumere determinati incarichi, ma anche sulle eventuali responsabilità in caso di danni.
 
La parola fine a queste controversie dovrebbe essere stata messa lo scorso settembre da una sentenza del Consiglio di Stato con cui è stato spiegato che la competenza dei geometri nella progettazione di modesti edifici in cemento armato si limita agli aspetti architettonici, mentre le strutture devono essere considerate attività esclusiva degli ingegneri e degli architetti.
 
Ciò non toglie che in passato i geometri possano aver assunto incarichi che al momento sono stati esclusi dalle loro competenze e che sia quindi necessaria una tutela in tal senso.
 

Assicurazione professionale: impostazione contrattuale, premi e garanzie

Secondo il CNGeGL, l’impostazione contrattuale All risks” è quella che tutela maggiormente il professionista perché garantisce tutti i danni derivanti dall’attività del professionista, tranne ciò che è espressamente escluso. Con una formula “a rischi nominati”, invece, si garantisce solo ciò che è espressamente elencato.
 
Il CNGeGL sostiene che bisognerebbe sempre preferire una franchigia espressa in forma fissa, per esempio 1000 euro. Si tratta della parte di rimborso di un danno che rimane a carico dell’assicurato. Se la franchigia è espressa in percentuale, il CNGeGL consiglia di fissare un limite minimo e uno massimo.
 
Il massimale, cioè il livello massimo che può essere risarcito dall’assicurazione, continua il CNGeGL, deve essere adeguato ai rischi della professione. La scelta del massimale è importante perché, oltre questo limite, è l'assicurato a rispondere in prima persona e di tasca propria per tutti i danni che ha prodotto. Bisogna quindi prestare attenzione ai sottolimiti presenti nella polizza. Ad esempio, mette in guardia il CNGeGL, è particolarmente limitante la presenza del sottolimite per danni patrimoniali ad un terzo del massimale complessivo.
 
Il CNGeGL consiglia di prevedere una retroattività illimitata o comunque ampia. I contratti di assicurazione, spiega il CNGeGL, garantiscono le richieste di risarcimento pervenute durante la validità del contratto anche per attività svolte prima della stipula, purchè ancora ignote al momento della sottoscrizione. Per lo stesso motivo è consigliata l’estensione postuma per dieci anni, cioè la copertura per richieste di risarcimento che possono arrivare dopo la cessazione dell’attività.
 
Nella polizza non dovrebbe infine esserci il richiamo all’articolo 1669 del Codice Civile, che limita l’operatività dell’assicurazione solo per i danni derivanti da crollo, rovina totale o parziale e gravi difetti. Sarebbe invece più opportuno, suggerisce il CNGeGL, essere coperti anche contro tutti i danni minori.

 

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