NORMATIVA
Governo Meloni a caccia di case fantasma
Consumo di suolo, incentivi per la demolizione e ricostruzione in classe A
NORMATIVA
Consumo di suolo, incentivi per la demolizione e ricostruzione in classe A
Ok agli interventi su aree non edificate se la domanda è stata presentata prima dell’entrata in vigore della legge
06/05/2016 - Incentivi alla demolizione degli edifici residenziali inefficienti e insicuri e allo loro ricostruzione in classe A. È una delle novità di maggiore rilievo approvate alla Camera durante l’esame del disegno di legge sul consumo di suolo, che riprende il suo iter.
Si è cercato anche di superare il disaccordo dei Comuni, che avevano lamentato procedure complesse e l’inadeguatezza del periodo transitorio, prevedendo deroghe al divieto di consumo di suolo per i progetti di pubblica utilità e gli interventi per i quali la domanda di autorizzazione è stata presentata prima dell’entrata in vigore della legge.
ricostruzione, all’interno della medesima proprietà, di un edificio di pari volumetria e superficie utile, che preveda prestazione energetica di classe A o superiore e un’occupazione e un’impermeabilizzazione del suolo pari o minore rispetto a quelle antecedenti la demolizione.
Questi interventi non verranno considerati nuove costruzioni e saranno quindi esonerati dal pagamento del contributo di costruzione, fatta salva la volumetria eccedente eventualmente ammessa dalle norme urbanistiche esistenti.
Sono esclusi da questa possibilità i centri storici e gli immobili vincolati, salvo espressa autorizzazione della competente sovrintendenza.
Il consumo di suolo sarà consentito solo per i lavori e le opere di pubblica utilità inseriti negli strumenti di programmazione vigenti alla data di entrata in vigore della legge. Nel caso in cui gli strumenti di programmazione non siano entrati in vigore prima della legge, si valuteranno prima localizzazioni alternative per i progetti, in grado di non consumare suolo.
Saranno inoltre fatti salvi i procedimenti in corso, gli interventi e i programmi di trasformazione derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica derivanti dalla Legge Urbanistica (L. 1150/1942) previsti nei piani attuativi, per cui i soggetti interessati abbiano presentato domanda di approvazione prima dell’entrata in vigore della legge sul consumo di suolo.
In salvo anche le varianti il cui procedimento sia stato attivato prima dell’entrata in vigore della legge e che non comportino modifiche alle dimensioni dei piani attuativi.
Si è cercato anche di superare il disaccordo dei Comuni, che avevano lamentato procedure complesse e l’inadeguatezza del periodo transitorio, prevedendo deroghe al divieto di consumo di suolo per i progetti di pubblica utilità e gli interventi per i quali la domanda di autorizzazione è stata presentata prima dell’entrata in vigore della legge.
Incentivi per messa in sicurezza ed efficienza energetica
In base all’emendamento approvato dalla Camera, allo scopo di favorire la sicurezza e l’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, per gli edifici residenziali in classe energetica E, F o G, o inadeguati dal punto di vista sismico o del rischio idrogeologico, è consentita la demolizione ericostruzione, all’interno della medesima proprietà, di un edificio di pari volumetria e superficie utile, che preveda prestazione energetica di classe A o superiore e un’occupazione e un’impermeabilizzazione del suolo pari o minore rispetto a quelle antecedenti la demolizione.
Questi interventi non verranno considerati nuove costruzioni e saranno quindi esonerati dal pagamento del contributo di costruzione, fatta salva la volumetria eccedente eventualmente ammessa dalle norme urbanistiche esistenti.
Sono esclusi da questa possibilità i centri storici e gli immobili vincolati, salvo espressa autorizzazione della competente sovrintendenza.
Deroghe al divieto di consumo di suolo
Un altro emendamento approvato durante la discussione incide sul periodo transitorio di passaggio dalle vecchie alle nuove regole.Il consumo di suolo sarà consentito solo per i lavori e le opere di pubblica utilità inseriti negli strumenti di programmazione vigenti alla data di entrata in vigore della legge. Nel caso in cui gli strumenti di programmazione non siano entrati in vigore prima della legge, si valuteranno prima localizzazioni alternative per i progetti, in grado di non consumare suolo.
Saranno inoltre fatti salvi i procedimenti in corso, gli interventi e i programmi di trasformazione derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica derivanti dalla Legge Urbanistica (L. 1150/1942) previsti nei piani attuativi, per cui i soggetti interessati abbiano presentato domanda di approvazione prima dell’entrata in vigore della legge sul consumo di suolo.
In salvo anche le varianti il cui procedimento sia stato attivato prima dell’entrata in vigore della legge e che non comportino modifiche alle dimensioni dei piani attuativi.