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Ascensori in condominio, è sempre possibile installarli?

Ascensori in condominio, è sempre possibile installarli?

Una panoramica delle sentenze che bilanciano l’esigenza di abbattere le barriere architettoniche con il diritto dei condòmini all’utilizzo delle parti comuni

Vedi Aggiornamento del 18/09/2019
Ascensori in condominio, è sempre possibile installarli?
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 18/09/2019
06/06/2016 - Installare un ascensore in condominio è un intervento che risponde a diverse esigenze. Può servire a un disabile per conquistare una certa autonomia di movimento o può costituire un ammodernamento richiesto da tutti i condòmini.
 
I problemi sorgono quando i condòmini non sono d’accordo sul da farsi e ricorrono in giudizio perché temono che sia compromesso il loro diritto ad usufruire degli spazi comuni.
 
Di seguito una carrellata di pronunce dei Tribunali, che nella maggior parte dei casi cercano di trovare un compromesso tra gli interessi in gioco, con un occhio di riguardo alla stabilità degli edifici e alla sicurezza.
 
Il Tribunale di Firenze con la sentenza 174/2016 ha affermato che non si può rimuovere l'ascensore che il disabile installa a sue spese se non lede la stabilità dell'edificio. Alcuni condòmini erano contrari perché l’impianto avrebbe limitato l’ampiezza delle scale, ma i giudici lo hanno considerato un intervento di ammodernamento e, dopo aver accertato che l’ascensore serviva tutti i piani, hanno stabilito che non limitava l’uso delle parti comuni.
 
Che l’ascensore non possa “saltare le fermate” lo ha stabilito anche il Tar Lazio con la sentenza 11423/2016. Se l’impianto non serve tutti i piani non costituisce un ammodernamento né migliora l’accessibilità per tutti i condòmini. In questi casi le autorizzazioni possono essere revocate e l’ascensore rimosso.
 
Più categorica la Cassazione, che con la sentenza 16846/2015 si è schierata a favore della rimozione delle barriere architettoniche affermando che un ascensore per disabili può essere installato anche se riduce la larghezza della scala condominiale. Inoltre, i lavori possono essere autorizzati anche in deroga alle regole sulla maggioranza previste per le innovazioni ordinarie.
 
Cosa accade, invece, se l’assemblea delibera la realizzazione di un ascensore e alcuni condòmini si oppongono sostenendo che non è compatibile con il servoscala di cui invece hanno bisogno? Anche in questo caso la soluzione sta nella mediazione. Il Tribunale di Roma con la sentenza 1797/2016 ha disposto la rimozione del servoscala già installato e la sua sostituzione con un modello compatibile con l'ascensore deliberato dall'assemblea.
 
E che succede con le distanze tra edifici? Il Tar Liguria con la sentenza 1002/2015 ha chiarito che gli ascensori esterni non sono delle costruzioni, ma devono essere considerati come “innovazioni”, quindi assimilati ai volumi tecnici. Gli ascensori esterni non si conteggiano quindi nelle distanze a condizione che, precisano i giudici, sia impossibile installarli all’interno dello stabile.
 
Simile il parere del Tar Lazio. I giudici con la sentenza 726/2014 hanno stabilito che le opere per il superamento delle barriere architettoniche possono essere effettuate in deroga alle norme sulle distanze minime dei regolamenti edilizi.
 
E le spese di manutenzione? Secondo la Cassazione (sentenza 17557/2015) le spese di gestione dell’ascensore non possono essere suddivise in base al numero delle persone che occupano gli appartamenti, ma secondo il valore dei singoli piani e l'altezza di ciascun piano dal suolo.
 
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