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Codice Appalti, Governo bocciato sulle superspecialistiche

Codice Appalti, Governo bocciato sulle superspecialistiche

CdS: nella definizione delle categorie per le quali vietare l'avvalimento il Ministero delle Infrastrutture non ha considerato le proposte di Ance e Finco

Vedi Aggiornamento del 15/11/2016
Codice Appalti, Governo bocciato sulle superspecialistiche
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 15/11/2016
06/10/2016 - Si blocca il decreto attuativo del Codice Appalti che deve individuare le opere “superspecialistiche” per cui è escluso l’avvalimento.
 
Il Consiglio di Stato, con un parere depositato nei giorni scorsi, ha affermato che il Ministero delle infrastrutture avrebbe dovuto rispondere ai dubbi  degli operatori. Dal momento che non l’ha fatto, bisognerà condurre nuove indagini e capire se le proposte delle associazioni sono ammissibili. Solo allora i giudici si esprimeranno.
 

Codice Appalti e opere superspecialistiche

Il Codice Appalti all’articolo 89, comma 11, esclude l’avvalimento se nell’oggetto dell’appalto rientrano opere per cui sono necessari lavori di notevole contenuto tecnologico e complessità tecnica (come strutture, impianti e opere speciali) per un valore superiore al 10% dell’importo complessivo dei lavori.
 
Si tratta delle opere “superspecialistiche” e per individuarle nel dettaglio il Codice ha previsto l’adozione di un decreto apposito da parte del Ministero delle Infrastrutture.
 
Il Mit ha così varato il decreto contenente l’elenco delle 15 opere superspecialistiche. L’elenco comprende le 13 categorie indicate dall’articolo 12 della Legge 80/2014 (OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30). A queste il Mit ha aggiunto la categoria OS 12-B, cioè barriere paramassi, fermaneve e simili proposta da Assoroccia, e la OS 32, inerente alle strutture in legno, suggerita da FederlegnoArredo.
 

Codice Appalti, il CdS sulle opere superdpecialistiche

In realtà, si legge nel parere del Consiglio di Stato, anche l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) e la Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni (Finco) avevano proposto l’inserimento di altre categorie e segnalato possibili violazioni della concorrenza.
 
Il Mit però, segnala il CdS, se da una parte ha accolto le proposte di Assoroccia e FederlegnoArredo, dall’altra ha accantonato quelle di Ance e Finco senza delle spiegazioni approfondite.
 
Non avendo sufficienti elementi a disposizione, i giudici hanno quindi rinviato il parere ad un momento successivo. Dopo che il Mit avrà risposto a tutte le associazioni coinvolte.
 
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