Oneri di urbanizzazione e sanzioni, nuove destinazioni in vigore dal 1° gennaio
PROGETTAZIONE
Oneri di urbanizzazione e sanzioni, nuove destinazioni in vigore dal 1° gennaio
Manutenzione, risanamento, demolizione di edifici abusivi, ambiente, rischio idrogeologico e progettazione delle opere pubbliche
16/01/2018 - Dal 1° gennaio 2018 cambiano i capitoli di spesa cui possono essere destinati i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione e dalle sanzioni previste dal testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001).
È l’effetto combinato del comma 460 della Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016), entrato in vigore il 1° gennaio 2018, e del Decreto Fiscale (DL 148/2017 convertito nella Legge 172/2017).
A queste spese il Decreto Fiscale ha aggiunto quelle per la progettazione delle opere pubbliche.
Inizialmente i proventi non potevano essere destinati alle spese correnti, tra le quali c’è ad esempio la manutenzione ordinaria degli immobili pubblici.
La Legge di Stabilità per il 2016 (Legge 208/2015) ha consentito l’utilizzo dei proventi per la manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per la progettazione delle opere pubbliche.
La Legge di Bilancio 2017 ha cambiato di nuovo le regole concentrandosi sui lavori e abrogando la possibilità di finanziare la progettazione delle opere pubbliche.
Dal 2018, per evitare che le risorse si disperdano, entra in vigore un elenco puntuale dei capitoli di spesa ammessi e torna la possibilità di attingere ai proventi degli oneri di urbanizzazione e delle sanzioni per finanziare la progettazione delle opere.
È l’effetto combinato del comma 460 della Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016), entrato in vigore il 1° gennaio 2018, e del Decreto Fiscale (DL 148/2017 convertito nella Legge 172/2017).
Oneri di urbanizzazione, le nuove destinazioni
La Legge di Bilancio 2017 ha stabilito che dal 1° gennaio 2018 i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni pagate da chi infrange le norme edilizie e urbanistiche, vengano destinati alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico e a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.A queste spese il Decreto Fiscale ha aggiunto quelle per la progettazione delle opere pubbliche.
Oneri di urbanizzazione
Gli oneri di urbanizzazione sono il contributo da pagare al Comune quando si richiede il permesso di costruire. I contributi cambiano da Comune a Comune, mentre le modalità con cui devono essere utilizzati è la stessa in tutta Italia e ha subito diverse modifiche.Inizialmente i proventi non potevano essere destinati alle spese correnti, tra le quali c’è ad esempio la manutenzione ordinaria degli immobili pubblici.
La Legge di Stabilità per il 2016 (Legge 208/2015) ha consentito l’utilizzo dei proventi per la manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per la progettazione delle opere pubbliche.
La Legge di Bilancio 2017 ha cambiato di nuovo le regole concentrandosi sui lavori e abrogando la possibilità di finanziare la progettazione delle opere pubbliche.
Dal 2018, per evitare che le risorse si disperdano, entra in vigore un elenco puntuale dei capitoli di spesa ammessi e torna la possibilità di attingere ai proventi degli oneri di urbanizzazione e delle sanzioni per finanziare la progettazione delle opere.