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Terre e rocce da scavo, ecco la linea guida per riutilizzarle

Terre e rocce da scavo, ecco la linea guida per riutilizzarle

Dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente le regole per l’impiego nei cantieri

Vedi Aggiornamento del 25/09/2023
Terre e rocce da scavo, ecco la linea guida per riutilizzarle
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 25/09/2023
28/05/2019 - Il Consiglio Federale del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente ha approvato la Delibera 54/2019 ‘Linea guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo’, una tematica di rilevante importanza per molti cantieri e opere.
 
La Linea guida aiuterà a sciogliere alcuni dubbi interpretativi della normativa, che già con il DPR 120 del 13 giugno 2017 aveva compiuto notevoli passi avanti riunendo in un unico testo le regole sul riutilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.
 
Il DPR 120/2017, inoltre, disciplina l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti (art. 185 c.1, lett. c) e le terre e rocce provenienti dai siti oggetto di bonifica e introduce un apposito regime per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti.
 
Ricordiamo, infatti, che il DPR 120/2017 assoggetta i materiali da scavo al regime di cui all’art. 184bis del Codice Ambiente (quindi al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti) secondo le seguenti regole:
 
- per le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni, ossia maggiori di 6000 mc prodotti in opere/attività soggette a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), il riferimento è rappresentato dagli articoli di cui al Capo II del DPR (art. 8-19). Per tali tipologie è prevista la presentazione di un Piano di Utilizzo il cui iter procedimentale è soggetto alla disciplina dettata dagli articoli di cui sopra;

- per le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, ossia non superiori a 6000 mc comprese quelle prodotte in opere/attività soggette a VIA/AIA, il riferimento è rappresentato dagli articoli di cui al Capo III del DPR (art. 20-21). Per tali tipologie è prevista la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 secondo le modalità dettate dagli articoli 20 e 21;

- per le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA/AIA, ossia maggiori di 6000 mc prodotti in opere/attività non soggette a VIA/AIA, il riferimento è rappresentato dal Capo IV del DPR che richiama gli art. 20 e 21. Pertanto, anche per queste tipologie è prevista la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 secondo le modalità dettate dagli articoli 20 e 21.
 
Fra le novità più significative - sottolinea il Snpa - vi è l’affermazione dell’impostazione adottata da Arpa Liguria nel territorio regionale circa il fondo naturale per l’amianto, che non prevede la determinazione numerica di un valore, ma introduce il concetto di ‘compatibilità geologica’.
 
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