29/01/2024 - Un abuso edilizio costituisce un illecito permanente, anche se è di carattere formale e non sostanziale. Per questo motivo il Comune può sanzionare il responsabile anche dopo molti anni e senza obbligo di motivare il ritardo.
È la conclusione cui è giunto il Tar Marche con la
Sentenza 799 del 4 dicembre 2023 relativa al caso di un immobile sul quale il Comune aveva emanato un ordine di demolizione parziale e una multa per aumento volumetrico e per difformità rispetto al permesso di costruire.
Destinataria delle sanzioni è la proprietaria di un appartamento al terzo e ultimo piano del condominio, che ha proposto ricorso contro il Comune. Gli abusi contestati consistevano in:
-
assenza di un solaio (previsto nel progetto autorizzato) che avrebbe dovuto fisicamente separare l’appartamento dal sovrastante sottotetto, creando così due volumi distinti. Il primo (quello dell’appartamento) era stato computato nell’indice edilizio, mentre il secondo (quello del sottotetto) non era stato computato. Con la rimozione del solaio è stato quindi ampliato il volume dell’appartamento, che avrebbe pertanto dovuto essere tutto computato. Di conseguenza è stato ordinato, ex art. 31 del DPR 380/2001, il ripristino dello stato legittimo dei luoghi;
-
incremento dell’altezza del fronte condominiale, dalla misura di progetto di 10,10 ml. a 11,20 ml. Questo abuso veniva contestato anche gli altri condomini ed a tutti veniva applicata la sanzione pecuniaria individuale minima di 516,00 euro poiché l’abuso, rientrante dell’altezza massima prevista dal PRG (ml. 12,50), non aveva determinato incremento di valore venale dell’immobile ex art. 37, comma 1, del DPR 380/2001.
Secondo la ricorrente, però, non c’è stato alcun abuso edilizio consistente nell’illegittima rimozione del solaio (in realtà un controsoffitto) tra il proprio appartamento e il sovrastante sottotetto, poiché tale solaio (controsoffitto) era stato regolarmente rimosso per l’esecuzione dei lavori segnalati con una SCIA su cui il Comune non aveva sollevato osservazioni.
Tali lavori - spiega la proprietaria - consistevano nell’eliminazione del solaio (controsoffitto non strutturale) per realizzare un soppalco, il quale ha
semplicemente sostituito il solaio di progetto senza incidere sui rapporti volumetrici e, soprattutto, senza incrementare il volume dell’appartamento. In ogni caso, anche qualora vi fosse stato incremento del volume dell’appartamento, questo - secondo la ricorrente - sarebbe avvenuto nei limiti della cubatura prevista per il lotto che presentava ancora sufficiente disponibilità.
Infine, secondo la ricorrente, ordinare il ripristino del solaio di progetto comporterebbe la demolizione del soppalco regolarmente realizzato tramite SCIA per la quale il Comune è decaduto dall’esercizio di eventuali poteri inibitori e di autotutela.
Il
Tar non è d’accordo perché l’ordine di ripristino del solaio originario non contempla la rimozione del soppalco (che può quindi essere mantenuto insieme alla sua scala d’accesso), ma contempla soltanto quella parte di solaio residua la cui rimozione non era prevista dalla SCIA: questa, infatti, prevedeva soltanto l’eliminazione parziale del controsoffitto (in corrispondenza del bagno, del disimpegno e di una ridotta porzione delle camere da letto); eliminando invece tutto il controsoffitto dell’appartamento, è stata aumentata l’altezza interna dei vani che ha comportato un incremento volumetrico computabile negli indici edilizi.
Secondo i giudici, l’ordine di ripristino deve essere inteso come riferito a quella sola parte di controsoffitto che non è stata rimossa per realizzare il soppalco e la relativa scala di accesso, il che rappresenta
effettivamente un’opera abusiva.
Inoltre, essendo stato impugnato un ordine di demolizione per opere eseguite senza titolo, è irrilevante - continua il Tar - l’eventuale circostanza che l’incremento volumetrico dell’appartamento, per la parte esterna al soppalco, trovi capienza nell’indice di edificabilità del lotto che, secondo la ricorrente, presenta ancora sufficiente disponibilità. Questo aspetto potrà semmai rilevare nel caso in cui venga presentata istanza di sanatoria.
Contro la sanzione di 516,00 euro per incremento di altezza, non autorizzato, sul fronte strada, la ricorrente sottolinea che l’aumento di altezza deriva da una semplice modalità esecutiva e costituisce una irregolarità formale (non strutturale) in relazione alla quale il potere sanzionatorio del Comune è decaduto essendo stato esercitato oltre un decennio dopo il completamento dei lavori e il maturarsi di legittimo affidamento sulla regolarità dell’opera da parte degli acquirenti dei singoli appartamenti, tra cui la ricorrente.
Anche qui i giudici le danno torto perché, anche a voler ritenere che l’abuso in questione sia di carattere formale (perché conforme agli strumenti urbanistici e riguardante opere minori soggette a SCIA), anziché sostanziale (cioè in contrasto con gli strumenti urbanistici e riguardante opere maggiori soggette a permesso di costruire), va osservato - spiegano - che entrambi costituiscono comunque
illeciti permanenti, per cui anche il potere sanzionatorio pecuniario (sostitutivo di quello ripristinatorio) può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivare il ritardo nell’esercizio del potere.
Di conseguenza, il ricorso è stato complessivamente respinto.