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Ctr Lazio: l’edificabilità è attribuita dal Prg

Ctr Lazio: l’edificabilità è attribuita dal Prg

Per Invim e imposta di registro non serve il piano attuativo

Vedi Aggiornamento del 13/12/2006
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 13/12/2006
24/04/2006 - Con la sentenza n. 194 del 23 febbraio 2006, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha stabilito che sono soggette all’imposta di registro e all’Invim le aree che risultano edificabili in base al Prg, a prescindere dall’esistenza di uno strumento attuativo. “L’edificabilità dei terreni – stabilisce la sentenza - viene attribuita dal PRG”. Questo principio è stato confermato da diverse sentenze della Suprema Corte ed è stato definitivamente sancito dal collegato alla Finanziaria per il 2006 (legge n. 248/2005) che stabilisce che, ai fini dell’applicazione dell’Ici, un’area è considerata edificabile anche in assenza di strumento urbanistico attuativo. È sufficiente quindi che sia classificata come edificabile nello strumento urbanistico generale. La disposizione ha effetto retroattivo e mette fine ad una questione che era ancora all’esame delle Sezioni unite della Cassazione per una interpretazione univoca.
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