Superbonus 110%, entro il 31 marzo la comunicazione della cessione delle spese 2020
NORMATIVA
Superbonus 110%, entro il 31 marzo la comunicazione della cessione delle spese 2020
Agenzia delle Entrate: il modello deve essere trasmesso dal soggetto che ha rilasciato il visto di conformità
26/03/2021 - Si avvicina la prima scadenza per i beneficiari del superbonus 110% che hanno scelto, in alternativa all’utilizzo diretto della maxi-detrazione, la cessione a terzi di un credito d'imposta corrispondente all’agevolazione spettante.
La comunicazione della scelta, relativa alle spese sostenute nel 2020, dovrà essere inviata, tramite l’apposita applicazione web o i canali telematici dell’Agenzia delle entrate entro mercoledì 31 marzo 2021.
La scadenza ordinaria del 16 marzo è stata spostata alla fine del mese con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2021.
L’Agenzia ricorda che la possibilità di trasformare il superbonus 110% in un credito di imposta da trasferire a terzi, è prevista dall’articolo 121 del Decreto Rilancio. Destinatari della cessione possono essere i fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili, altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Chi riceve il credito può, a sua volta, cederlo ad altri.
La comunicazione può essere presentata esclusivamente tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure attraverso i canali telematici Entratel e Fisconline.
La comunicazione delle opzioni relative alle spese per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari ammessi al superbonus - ricorda l’Agenzia - deve essere comunicata dal Caf o dal professionista che rilascia il visto di conformità attestante la sussistenza dei requisiti che danno diritto all’agevolazione.
Maggiori le alternative per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici: in tal caso il modello può essere inviato anche dall’amministratore del condominio o dal condomino incaricato, ma con questa procedura - avverte l’Agenzia -, l’opzione diverrà efficace soltanto dopo che il soggetto che ha apposto il visto di conformità abbia verificato e validato i dati contenuti nella comunicazione attraverso il suddetto servizio web.
La comunicazione della scelta, relativa alle spese sostenute nel 2020, dovrà essere inviata, tramite l’apposita applicazione web o i canali telematici dell’Agenzia delle entrate entro mercoledì 31 marzo 2021.
La scadenza ordinaria del 16 marzo è stata spostata alla fine del mese con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2021.
L’Agenzia ricorda che la possibilità di trasformare il superbonus 110% in un credito di imposta da trasferire a terzi, è prevista dall’articolo 121 del Decreto Rilancio. Destinatari della cessione possono essere i fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili, altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Chi riceve il credito può, a sua volta, cederlo ad altri.
Modello ad hoc e trasmissione telematica
Le regole per la cessione del contributo e i termini di presentazione dell’opzione sono stati definiti dall’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento dell’8 agosto 2020, che ha approvato anche il modello da utilizzare, insieme alle istruzioni, perfezionato successivamente con il provvedimento del 12 ottobre contenente, quest’ultimo, anche le specifiche tecniche per la trasmissione della comunicazione.La comunicazione può essere presentata esclusivamente tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure attraverso i canali telematici Entratel e Fisconline.
La comunicazione delle opzioni relative alle spese per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari ammessi al superbonus - ricorda l’Agenzia - deve essere comunicata dal Caf o dal professionista che rilascia il visto di conformità attestante la sussistenza dei requisiti che danno diritto all’agevolazione.
Maggiori le alternative per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici: in tal caso il modello può essere inviato anche dall’amministratore del condominio o dal condomino incaricato, ma con questa procedura - avverte l’Agenzia -, l’opzione diverrà efficace soltanto dopo che il soggetto che ha apposto il visto di conformità abbia verificato e validato i dati contenuti nella comunicazione attraverso il suddetto servizio web.