La novità è contenuta nella legge di conversione del Decreto “Energia” (DL 17/2022), che ieri è stata approvata definitivamente dal Senato.
Non cambiano le procedure per la realizzazione degli interventi, ma la diversa classificazione apre la strada alla possibilità di usufruire dei bonus edilizi.
Demolizione e ricostruzione in area vincolata, cambia il Testo Unico edilizia
La legge approvata modifica il Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001).Normalmente, la ristrutturazione edilizia, effettuata con demolizione e ricostruzione, può portare ad un edificio con diversi sagoma, prospetti, volumetria e sedime. Fino ad ora, in tutte le aree sottoposte a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 e nei centri storici, gli interventi di ristrutturazione edilizia, realizzati attraverso la demolizione e ricostruzione dell’immobile, dovevano invece riprodurre un edificio identico a quello demolito, cioè che avesse stessi sagoma, prospetti, volumetria e sedime.
La legge approvata sottrae alcune aree vincolate da questa restrizione. Si tratta delle aree tutelate per legge elencate nell'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004). Tra queste, per fare degli esempi, ci sono i territori costieri compresi nei 300 metri dalla linea di battigia, i parchi e le riserve nazionali o regionali, le zone di interesse archeologico.
Le restrizioni restano invece nelle altre zone sottoposte a vincolo: i beni culturali di cui all'articolo 12 e degli immobili e aree di notevole interesse pubblico di cui nell'articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Nelle aree tutelate per legge contenute nell'articolo 142:
- gli interventi di demolizione e ricostruzione con diversi sagoma, prospetti, volumetria e sedime si qualificano come ristrutturazione edilizia e richiedono il permesso di costruire;
- gli interventi di demolizione e ricostruzione con stessi sagoma, prospetti, volumetria e sedime si qualificano come ristrutturazione edilizia, ma è sufficiente la SCIA.
Per gli immobili classificati come beni culturali (articolo 12) e quelli situati nelle aree di notevole interesse pubblico (articolo 136):
- gli interventi di demolizione e ricostruzione con diversi sagoma, prospetti, volumetria e sedime si qualificano come nuova costruzione e richiedono il permesso di costruire;
- gli interventi di demolizione e ricostruzione con stessi sagoma, prospetti, volumetria e sedime si qualificano come ristrutturazione edilizia ed è sufficiente la SCIA.
Demolizione e ricostruzione in area vincolata, ok ai bonus edilizi
La modifica introdotta dalla legge non è una semplificazione della procedura: in tutte le aree vincolate, infatti, per per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione con diversi sagoma, prospetti, volumetria e sedime continuerà ad essere richiesto il permesso di costruire.La diversa qualificazione dà la possibilità di usufruire dei bonus edilizi. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito più volte che uno dei presupposti per ottenere le detrazioni fiscali, come Superbonus, ecobonus e bonus ristrutturazioni, è che i lavori siano classificati come ristrutturazioni edilizie. Questo perché l’obiettivo dei bonus è quello di incentivare i lavori di recupero del patrimonio edilizio esistente. Obiettivo che verrebbe meno nel caso di una nuova costruzione.
Ricordiamo che l’anno scorso, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha cercato di consentire la ristrutturazione edilizia con ampliamento e diversi sagoma, prospetti e sedime sugli edifici che, benchè privi di un intrinseco valore, si trovano all’interno delle aree vincolate.
In seguito, però, il Mibac ha dato un’interpretazione restrittiva, sostenendo che le restrizioni si applicano a tutti gli immobili situati nelle zone sottoposte a vincolo.