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Il proprietario non demolisce l’abuso? Il Comune può acquisire un’area più grande, ma ci sono limiti
di Redazione Edilportale

Il proprietario non demolisce l’abuso? Il Comune può acquisire un’area più grande, ma ci sono limiti

Il Tar Veneto interviene sul caso di una PA che ha acquisito tutta la proprietà del responsabile dell’intervento realizzato senza permesso

Vedi Aggiornamento del 04/10/2024
Acquisizione abuso edilizio - Foto: pressmaster 123RF.com
Acquisizione abuso edilizio - Foto: pressmaster 123RF.com
di Redazione Edilportale
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31/05/2024 - Se il privato non demolisce l’abuso edilizio, il Comune può acquisire l’area su cui è stato realizzato il lavoro senza titolo abilitativo. L’area acquisita può essere maggiore di quella coinvolta dall’abuso edilizio, ma ci sono dei limiti da rispettare per non incorrere in contenziosi.
 
Il chiarimento è arrivato dal Tar Veneto che, con la sentenza 871/2024, ha ricordato gli obblighi del proprietario dell’immobile abusivo e il perimetro del potere dei Comuni.
 

Acquisizione abuso edilizio, il caso

I proprietari di un terreno hanno presentato al Comune la richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di alcune opere edilizie.
 
Il Comune ha rilasciato il permesso di costruire, ma sette mesi dopo lo ha annullato in autotutela. I proprietari hanno presentato ricorso, ma il Tar lo ha respinto.
 
Sulla base di questa pronuncia, il Comune ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione di tutte le opere realizzate.
 
Successivamente, il Comune ha effettuato un sopralluogo e ha riscontrato che i proprietari non avevano ottemperato all’ordine di demolizione e ripristino entro i 90 giorni previsti dall’articolo 31 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001).
 
Come conseguenza della mancata demolizione dell’abuso edilizio, il Comune ha esercitato il potere di acquisire l’area su cui era stato realizzato l’abuso e l’area di pertinenza. L’acquisizione, però, si è estesa a tutta la proprietà.
 
I proprietari hanno quindi presentato un nuovo ricorso sostenendo che il Comune non avrebbe dovuto acquisire l’intera proprietà, ma una porzione di terreno più piccola.
 

Acquisizione abuso edilizio, i limiti

I giudici hanno ricordato che, sempre in base all’articolo 31 del Testo Unico dell’Edilizia, il Comune acquisisce il manufatto abusivo e l’area di sedime dell’abuso edilizio.
 
Il Tar, con la sentenza 871/2024, ha spiegato che il Comune può inoltre acquisire le aree necessarie alla realizzazione di opere analoghe, ma l’area acquisita complessivamente non può essere superiore a 10 volte la superficie utile realizzata abusivamente.
 
Questa ulteriore acquisizione, hanno sottolineato i giudici, fa parte di un potere tecnico-discrezionale, che il Comune può esercitare solo motivando le ragioni della sua scelta.
 
Analizzando il caso, i giudici hanno rilevato che, a fronte di un abuso che consiste in una platea di cemento di circa 200 metri quadri e in una recinzione, il Comune ha acquisito un’area di 12.600 metri quadri, senza addurre alcuna motivazione.
 
I giudici hanno quindi richiamato il Comune a rispettare i limiti imposti dalla normativa e a motivare la scelta di acquisire un’area maggiore di quella occupata dall’abuso edilizio.
 
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