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L’opera si può sanare? Il Comune può farla demolire comunque
di Redazione Edilportale

L’opera si può sanare? Il Comune può farla demolire comunque

Il Tar Sicilia illustra le verifiche che l’Amministrazione deve svolgere obbligatoriamente e quelle irrilevanti per ordinare il ripristino dei luoghi

Vedi Aggiornamento del 21/03/2025
Abusi edilizi - Foto: armmypicca 123RF.com
Abusi edilizi - Foto: armmypicca 123RF.com
di Redazione Edilportale
Vedi Aggiornamento del 21/03/2025
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18/03/2024 - Abusi edilizi o variazioni non essenziali? Sulla differenza tra le due tipologie di intervento e sui titoli abilitativi che bisogna utilizzare, si verificano innumerevoli contenziosi.
 
Prima di etichettare l’opera come abuso edilizio, e ordinarne la demolizione, i comuni sono tenuti a condurre una accurata istruttoria perché la presenza di elementi, che apparentemente potrebbero far trasparire la volontà di realizzare una nuova costruzione, in realtà potrebbe avere un impatto minimo sul territorio.
 
Se, invece, la presenza dell’abuso edilizio è certa, i comuni possono ordinarne la demolizione senza prima verificare che l’opera sia sanabile.
 
Sui limiti e i poteri dei comuni, nell’accertamento degli abusi edilizi si è recentemente pronunciato il Tar Sicilia, con la sentenza 373/2024.
 

Istruttoria sull’abuso edilizio, il dubbio

I giudici si sono pronunciati sul caso del proprietario di un locale deposito al piano terra di un edificio, che ha presentato una Cila per la realizzazione di alcuni interventi, come la tramezzatura interna, la costruzione di un soppalco e di un bagno.
 
Il Comune ha contestato che per tali interventi fosse necessario il permesso di costruire anziché la Cila e ha ordinato la rimozione delle opere, considerate abusive, e il ripristino dell’originaria destinazione d’uso.
 
Secondo il Comune, le opere realizzate non costituivano una semplice trasformazione del locale, ma potevano qualificarsi come nuova costruzione.
 
Il proprietario del locale deposito ha presentato ricorso, sostenendo che gli interventi potevano essere classificato come variazione non essenziale e che il Comune aveva preso la sua decisione senza condurre un’istruttoria adeguata.
 
Ad avviso del proprietario, per tali interventi era sufficiente la Cila presentata o, al massimo, il Comune avrebbe potuto pretendere una Scia, obbligandolo al pagamento di una sanzione pecuniaria.
 

Abusi edilizi, le verifiche obbligatorie

I giudici del Tar Sicilia, con la sentenza 373/2024, hanno accolto il ricorso del proprietario spiegando che il Comune, prima di emettere un ordine di demolizione o ripristino dello stato dei luoghi, non è tenuto a verificare la sanabilità delle opere realizzate senza permesso.
 
Tuttavia, hanno sottolineato i giudici, il provvedimento deve fondarsi su un preciso accertamento istruttorio: la verifica dell’abusività dell’opera e la necessità che la stessa sia assistita da un titolo edilizio.
 
Secondo i giudici, in base all’articolo 31 del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), il Comune deve appurare:
- la natura, la consistenza e la tipologia dell’opera per capire se necessita di un titolo edilizio o se si qualifica come edilizia libera;
- l’assenza di evidenti indizi di una sua realizzazione in un’epoca in cui non era necessario munirsi del permesso di costruire.
 
Dal momento che dai sopralluoghi è emerso che le opere realizzate non erano tali da determinare con certezza la volontà di modificare la destinazione d’uso del locale, il Tar ha annullato l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi.
 
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