Sistemi compensativi e perequativi per i piani urbanistici
NORMATIVA
Sistemi compensativi e perequativi per i piani urbanistici
Alla Camera il ddl per la riforma del governo del territorio, semplificazione edilizia e urbanistica
Vedi Aggiornamento
del 02/07/2012
26/05/2010 - È stato assegnato alla Commissione Ambiente della Camera il disegno di legge 3379 sulla semplificazione degli adempimenti in materia edilizia, urbanistica e di opere pubbliche, presentato in prima lettura lo scorso 8 aprile.
Dare copertura statale a perequazione e compensazione in attesa di una riforma organica del
governo del territorio è l’obiettivo principale della disposizione. La norma fissa i principi fondamentali dal momento che, in virtù della competenza delle Regioni in materia di edilizia e urbanistica, saranno gli enti locali a definire nel dettaglio le procedure per il governo del territorio.
Il piano urbanistico può essere quindi attuato anche attraverso sistemi perequativi e compensativi,
lasciando alle regioni il compito di stabilire i criteri e le modalità di attuazione, facendo salve così le
discipline regionali già emanate.
Nella perequazione urbanistica si può optare per un’applicazione sul territorio comunale o in determinati ambiti territoriali.
La compensazione deve essere finalizzata al bilanciamento degli interessi pubblici e privati. Sui terreni inedificabili o a destinazione pubblica, non ricompresi in programmi perequativi, si potrebbe evitare il ricorso all’espropriazione, assicurando un equo ristoro al proprietario. Il ddl prevede infatti il trasferimento dei diritti edificatori su un’altra area o la permuta dell’immobile con un altro di proprietà dell’ente locale.
In alternativa è ammessa la realizzazione diretta dell’opera di interesse pubblico o generale, previa stipula di una convenzione per la gestione dei relativi servizi. Il proprietario deve cedere al comune, a titolo gratuito, l’area interessata dal vincolo. Il comune deve invece approvare le varianti ai piani urbanistici necessarie per permettere la traslazione del diritto edificatorio. Viene abbandonata la logica punitiva che ha finora caratterizzato la legislazione urbanistica, arrivando a una accettabilità del vincolo in modo da evitare il contenzioso.
La bozza all’esame della Commissione Ambiente prevede inoltre l’attribuzione di vantaggi economici, come concessione di contributi finanziari, ai Comuni oggetto di previsioni limitative delle potenzialità di sviluppo del territorio.
Analogamente al ddl per la semplificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, è in programma lo snellimento della conferenza di servizi. Il disegno di legge mira a rendere la sua indizione facoltativa, in modo da potervi ricorrere sempre e non solo nei casi di inerzia delle amministrazioni.
Lo snellimento deve coinvolgere anche i procedimenti di approvazione delle opere. Se ricomprese in un piano o programma già sottoposto a VAS, valutazione ambientale strategica, l’amministrazione competente allo svolgimento della VIA, valutazione d’impatto ambientale, si esprime direttamente nella conferenza di servizi. La mancata conclusione del procedimento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale, lasciando al privato di dimostrare il danno derivante dal ritardo.
D’altro canto, per evitare duplicazioni, non devono essere sottoposti a Vas i piani urbanistici attuativi che non comportano variante sostanziale al piano urbanistico generale già sottoposto a valutazione ambientale strategica.
In arrivo anche modifiche al D.lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di autorizzazione paesaggistica. È possibile prescindere dal parere del soprintendente nei casi in cui il piano paesaggistico sia stato emanato d’intesa tra regione e i Ministeri competenti.
Per la velocizzazione del permesso di costruire è attribuito al responsabile dello sportello unico dell’edilizia il potere di commissario ad acta, che si sostituisce alle amministrazioni esterne in caso di inerzia.
Non sono esclusi da agevolazioni fiscali e incentivi pubblici gli interventi realizzati entro il 2% di difformità del permesso di costruire rispetto alle prescrizioni progettuali.
Dare copertura statale a perequazione e compensazione in attesa di una riforma organica del
governo del territorio è l’obiettivo principale della disposizione. La norma fissa i principi fondamentali dal momento che, in virtù della competenza delle Regioni in materia di edilizia e urbanistica, saranno gli enti locali a definire nel dettaglio le procedure per il governo del territorio.
Il piano urbanistico può essere quindi attuato anche attraverso sistemi perequativi e compensativi,
lasciando alle regioni il compito di stabilire i criteri e le modalità di attuazione, facendo salve così le
discipline regionali già emanate.
Nella perequazione urbanistica si può optare per un’applicazione sul territorio comunale o in determinati ambiti territoriali.
La compensazione deve essere finalizzata al bilanciamento degli interessi pubblici e privati. Sui terreni inedificabili o a destinazione pubblica, non ricompresi in programmi perequativi, si potrebbe evitare il ricorso all’espropriazione, assicurando un equo ristoro al proprietario. Il ddl prevede infatti il trasferimento dei diritti edificatori su un’altra area o la permuta dell’immobile con un altro di proprietà dell’ente locale.
In alternativa è ammessa la realizzazione diretta dell’opera di interesse pubblico o generale, previa stipula di una convenzione per la gestione dei relativi servizi. Il proprietario deve cedere al comune, a titolo gratuito, l’area interessata dal vincolo. Il comune deve invece approvare le varianti ai piani urbanistici necessarie per permettere la traslazione del diritto edificatorio. Viene abbandonata la logica punitiva che ha finora caratterizzato la legislazione urbanistica, arrivando a una accettabilità del vincolo in modo da evitare il contenzioso.
La bozza all’esame della Commissione Ambiente prevede inoltre l’attribuzione di vantaggi economici, come concessione di contributi finanziari, ai Comuni oggetto di previsioni limitative delle potenzialità di sviluppo del territorio.
Analogamente al ddl per la semplificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, è in programma lo snellimento della conferenza di servizi. Il disegno di legge mira a rendere la sua indizione facoltativa, in modo da potervi ricorrere sempre e non solo nei casi di inerzia delle amministrazioni.
Lo snellimento deve coinvolgere anche i procedimenti di approvazione delle opere. Se ricomprese in un piano o programma già sottoposto a VAS, valutazione ambientale strategica, l’amministrazione competente allo svolgimento della VIA, valutazione d’impatto ambientale, si esprime direttamente nella conferenza di servizi. La mancata conclusione del procedimento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale, lasciando al privato di dimostrare il danno derivante dal ritardo.
D’altro canto, per evitare duplicazioni, non devono essere sottoposti a Vas i piani urbanistici attuativi che non comportano variante sostanziale al piano urbanistico generale già sottoposto a valutazione ambientale strategica.
In arrivo anche modifiche al D.lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di autorizzazione paesaggistica. È possibile prescindere dal parere del soprintendente nei casi in cui il piano paesaggistico sia stato emanato d’intesa tra regione e i Ministeri competenti.
Per la velocizzazione del permesso di costruire è attribuito al responsabile dello sportello unico dell’edilizia il potere di commissario ad acta, che si sostituisce alle amministrazioni esterne in caso di inerzia.
Non sono esclusi da agevolazioni fiscali e incentivi pubblici gli interventi realizzati entro il 2% di difformità del permesso di costruire rispetto alle prescrizioni progettuali.