Permesso di costruire, nessuno stop all’iter della domanda
NORMATIVA
Permesso di costruire, nessuno stop all’iter della domanda
In attesa dello strumento urbanistico il Comune non può sospendere l’esame dell’istanza
20/09/2011 - Il Comune che non ha ancora adottato lo strumento urbanistico non può sospendere a tempo indeterminato l’esame di un’istanza edificatoria per la realizzazione di un edificio. Lo ha chiarito il Tar Campania con la sentenza 3280/2011.
Se da una parte gli atti di sospensione vengono considerati illegittimi, è necessario però precisare che al Comune resta sempre la competenza di valutare la conformità del progetto rispetto alle previsioni urbanistiche. Possono quindi essere annullati gli atti dell’Amministrazione, ma non ci si può sostituire ad essa per il rilascio del permesso di costruire.
Il Tribunale amministrativo della Campania ha esaminato il caso di un Comune che, non avendo ancora adottato lo strumento urbanistico, aveva sospeso l’esame di una richiesta di permesso di costruire.
Dopo essere stato sollecitato a definire il procedimento, l’Amministrazione comunale aveva risposto che, in attesa della stesura del Pua, l’istanza doveva ritenersi sospesa.
I giudici amministrativi hanno dato ragione al privato che, ritenendosi leso dalla decisione del Comune, aveva impugnato l’atto di sospensione lamentando l’illegittimità dell’arresto del procedimento e l’atipicità della misura, con cui veniva attuato un differimento a tempo indeterminato dell’esame dell’istanza, subordinata a futuri ed eventuali interventi di programmazione urbanistica.
Il Tar ha spiegato che, tranne in alcuni casi previsti dalle misure di salvaguardia contenute nel Dpr 380/2001, Testo Unico dell’edilizia, l’ordinamento giuridico non attribuisce all’Amministrazione il potere di sospendere l’esame delle pratiche edilizie perché in questo modo si comprime il diritto a edificare dei privati.
Secondo i giudici, l’atto del Comune per la sospensione dell’istanza contrasta con l’articolo 2 della Legge 241/1990, che impone alle amministrazioni di concludere i procedimenti con un atto espresso e motivato, ma anche con i principi di certezza giuridica, indefettibilità, speditezza e continuità della funzione pubblica.
Allo stesso tempo è stato precisato che l’accoglimento del ricorso non implica il rilascio del permesso di costruire, che resta competenza della Pubblica Amministrazione.
Se da una parte gli atti di sospensione vengono considerati illegittimi, è necessario però precisare che al Comune resta sempre la competenza di valutare la conformità del progetto rispetto alle previsioni urbanistiche. Possono quindi essere annullati gli atti dell’Amministrazione, ma non ci si può sostituire ad essa per il rilascio del permesso di costruire.
Il Tribunale amministrativo della Campania ha esaminato il caso di un Comune che, non avendo ancora adottato lo strumento urbanistico, aveva sospeso l’esame di una richiesta di permesso di costruire.
Dopo essere stato sollecitato a definire il procedimento, l’Amministrazione comunale aveva risposto che, in attesa della stesura del Pua, l’istanza doveva ritenersi sospesa.
I giudici amministrativi hanno dato ragione al privato che, ritenendosi leso dalla decisione del Comune, aveva impugnato l’atto di sospensione lamentando l’illegittimità dell’arresto del procedimento e l’atipicità della misura, con cui veniva attuato un differimento a tempo indeterminato dell’esame dell’istanza, subordinata a futuri ed eventuali interventi di programmazione urbanistica.
Il Tar ha spiegato che, tranne in alcuni casi previsti dalle misure di salvaguardia contenute nel Dpr 380/2001, Testo Unico dell’edilizia, l’ordinamento giuridico non attribuisce all’Amministrazione il potere di sospendere l’esame delle pratiche edilizie perché in questo modo si comprime il diritto a edificare dei privati.
Secondo i giudici, l’atto del Comune per la sospensione dell’istanza contrasta con l’articolo 2 della Legge 241/1990, che impone alle amministrazioni di concludere i procedimenti con un atto espresso e motivato, ma anche con i principi di certezza giuridica, indefettibilità, speditezza e continuità della funzione pubblica.
Allo stesso tempo è stato precisato che l’accoglimento del ricorso non implica il rilascio del permesso di costruire, che resta competenza della Pubblica Amministrazione.