Marche, impugnate le semplificazioni per il risparmio energetico e l’antisismica
NORMATIVA
Marche, impugnate le semplificazioni per il risparmio energetico e l’antisismica
Governo: la norma inserisce nelle attività di edilizia libera alcuni interventi che invece richiedono un controllo preventivo
Vedi Aggiornamento
del 21/07/2016
29/06/2015 - Impugnate dal Governo le semplificazioni in edilizia messe a punto nelle Marche per incoraggiare gli interventi di risparmio energetico e antisismica.
A finire sul banco degli imputati è la Legge Regionale 17/2015, con cui è stato operato anche un riordino della normativa edilizia chiarendo quali sono gli interventi soggetti a Cil e alla Scia e quali invece devono essere considerati edilizia libera.
Edilizia libera e Scia
Secondo il Governo, l’articolo 4 della legge regionale inserisce nell’edilizia libera una serie di interventi, come i movimenti terra per rimodellazione di strade di accesso con riporti o sterri di altezza fino a un metro, le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, la realizzazione di rampe per l’abbattimento delle barriere architettoniche per dislivelli inferiori a un metro, le aree ludiche e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali, la realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che non comportino volumetria, camini e fumaioli, cartelli di segnaletica e di sicurezza sul lavoro, le opere interne a singole unità immobiliari, la tinteggiatura esterna dei fabbricati non ricadenti in zona A, le opere per garantire la funzionalità degli stabilimenti industriali. Si tratta, a detta dell’Esecutivo, di un superamento delle competenze normative riservate alle Regioni.
Oltre a questo, la Regione elimina l’obbligo di presentare la Comunicazione di inizio lavori (Cil) per alcuni interventi di edilizia libera. Dal momento che l’obiettivo del legislatore è compensare la liberalizzazione prevedendo un controllo dell’Amministrazione, il Governo ritiene che la norma vìoli le competenze in materia di governo del territorio.
Analogamente, il Governo ha segnalato che l’articolo 6 consente di realizzare tramite Scia gli interventi di ristrutturazione edilizia, di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi, di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica e gli interventi di nuova costruzione esecutivi di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. Si tratta, afferma il Governo, di opere che necessitano del permesso di costruire o della Dia alternativa al permesso di costruire, per i quali, dato l’impatto sul territorio, sono previsti controlli preventivi.
Nella legge regionale sono considerate “variazioni essenziali” il mancato completamento degli interventi o la realizzazione di minori superfici o volumetrie o altezze o parziali riduzioni dell'area di sedime, di maggiori distacchi, purché gli interventi non comportino difformità dalle prescrizioni del titolo abilitativo medesimo o da norme o piani urbanistici. L’Esecutivo ha fatto notare le la disposizione si discosta da quanto previsto dal Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), in base al quale le variazioni, per essere considerate lecite, non devono eccedere per singola unità immobiliare il 2% delle misure progettuali.
Antisismica
La norma regionale consente l’inserimento di elementi strutturali finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica dell’intero edificio anche se comportano un aumento dell’altezza o una riduzione delle distanze fino a 50 centimetri. Per il Governo la previsione contrasta con l’articolo 84 del testo unico, in base al quale distanze e altezze sono definite dalle Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica in funzione del grado di sismicità.
Sottotetti
A detta dell’Esecutivo contrasta infine con le disposizioni sulle distanze minime e l’agibilità l’articolo 13, che ammette il recupero a fini abitativi e l’agibilità, senza modifica della sagoma dell’edificio, dei sottotetti esistenti al 30 giugno 2014, legittimamente realizzati o condonati.
L’intervento della Corte Costituzionale dovrà ora chiarire se la Regione dovrà fare marcia indietro sulle semplificazioni.
A finire sul banco degli imputati è la Legge Regionale 17/2015, con cui è stato operato anche un riordino della normativa edilizia chiarendo quali sono gli interventi soggetti a Cil e alla Scia e quali invece devono essere considerati edilizia libera.
Edilizia libera e Scia
Secondo il Governo, l’articolo 4 della legge regionale inserisce nell’edilizia libera una serie di interventi, come i movimenti terra per rimodellazione di strade di accesso con riporti o sterri di altezza fino a un metro, le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, la realizzazione di rampe per l’abbattimento delle barriere architettoniche per dislivelli inferiori a un metro, le aree ludiche e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali, la realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che non comportino volumetria, camini e fumaioli, cartelli di segnaletica e di sicurezza sul lavoro, le opere interne a singole unità immobiliari, la tinteggiatura esterna dei fabbricati non ricadenti in zona A, le opere per garantire la funzionalità degli stabilimenti industriali. Si tratta, a detta dell’Esecutivo, di un superamento delle competenze normative riservate alle Regioni.
Oltre a questo, la Regione elimina l’obbligo di presentare la Comunicazione di inizio lavori (Cil) per alcuni interventi di edilizia libera. Dal momento che l’obiettivo del legislatore è compensare la liberalizzazione prevedendo un controllo dell’Amministrazione, il Governo ritiene che la norma vìoli le competenze in materia di governo del territorio.
Analogamente, il Governo ha segnalato che l’articolo 6 consente di realizzare tramite Scia gli interventi di ristrutturazione edilizia, di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi, di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica e gli interventi di nuova costruzione esecutivi di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. Si tratta, afferma il Governo, di opere che necessitano del permesso di costruire o della Dia alternativa al permesso di costruire, per i quali, dato l’impatto sul territorio, sono previsti controlli preventivi.
Nella legge regionale sono considerate “variazioni essenziali” il mancato completamento degli interventi o la realizzazione di minori superfici o volumetrie o altezze o parziali riduzioni dell'area di sedime, di maggiori distacchi, purché gli interventi non comportino difformità dalle prescrizioni del titolo abilitativo medesimo o da norme o piani urbanistici. L’Esecutivo ha fatto notare le la disposizione si discosta da quanto previsto dal Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), in base al quale le variazioni, per essere considerate lecite, non devono eccedere per singola unità immobiliare il 2% delle misure progettuali.
Antisismica
La norma regionale consente l’inserimento di elementi strutturali finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica dell’intero edificio anche se comportano un aumento dell’altezza o una riduzione delle distanze fino a 50 centimetri. Per il Governo la previsione contrasta con l’articolo 84 del testo unico, in base al quale distanze e altezze sono definite dalle Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica in funzione del grado di sismicità.
Sottotetti
A detta dell’Esecutivo contrasta infine con le disposizioni sulle distanze minime e l’agibilità l’articolo 13, che ammette il recupero a fini abitativi e l’agibilità, senza modifica della sagoma dell’edificio, dei sottotetti esistenti al 30 giugno 2014, legittimamente realizzati o condonati.
L’intervento della Corte Costituzionale dovrà ora chiarire se la Regione dovrà fare marcia indietro sulle semplificazioni.