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Livelli di progettazione, Consiglio di Stato: ‘troppe indagini preventive’

Livelli di progettazione, Consiglio di Stato: ‘troppe indagini preventive’

CdS: il decreto vorrebbe limitare le varianti e contenere i costi, ma rischia di sortire l’effetto contrario

Vedi Aggiornamento del 13/05/2022
Livelli di progettazione, Consiglio di Stato: ‘troppe indagini preventive’
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 13/05/2022
12/01/2016 - Il decreto sui livelli di progettazione, attuativo del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) prevede troppi adempimenti e rischia di far lievitare i costi per la realizzazione delle opere, cioè di sortire l’effetto contrario rispetto all’obiettivo di evitare intoppi e imprevisti.

È questo, in sintesi, il parere del Consiglio di Stato sulla norma che, invece, dovrebbe assicurare il risparmio di risorse pubbliche aumentando gli accertamenti preventivi.
 

Livelli di progettazione, cosa propone il decreto

Sulla base di quanto previsto dal Codice, il decreto suddivide la progettazione in tre livelli: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo.
 
Per evitare imprevisti dell’ultim’ora e varianti, molti adempimenti, prima rimandati alle ultime fasi progettuali, vengono anticipati. Tutto per assicurare il soddisfacimento dei bisogni della collettività, la qualità architettonica, la sostenibilità delle opere, il limitato consumo di suolo, il rispetto dei vincoli idrogeologici, l’efficienza energetica, la compatibilità con le infrastrutture preesistenti. È inoltre previsto il progressivo utilizzo del BIM per la razionalizzazione di tutte le attività di progettazione.
 
Nel primo livello, cioè nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, passano quindi una serie di adempimenti che diventano preventivi. Si tratta delle indagini geologiche, idrogeologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, ambientali, archeologiche, sulle possibili interferenze presenti nel sottosuolo. Secondo lo schema del decreto, in questo momento si devono tenere presenti gli impianti, il quadro economico e prevedere opere di mitigazione ambientale.
 
Il livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica rappresenta il momento in cui si individua la soluzione progettuale migliore tra più alternative. A seconda della complessità dell’opera da realizzare, il primo livello può dividersi in due fasi. Nella prima si individua il progetto, potendo fare ricorso anche al dibattito pubblico per consultare le comunità coinvolte dalla realizzazione dell’opera. In alternativa si può raggiungere l’ “opzione zero” nel caso in cui ci si renda conto che è più conveniente non realizzare l’opera. Nella seconda fase si sviluppa il progetto di fattibilità scelto.
 
Nel terzo e quarto livello di progettazione, cioè nel progetto definitivo e nel progetto esecutivo, le relazioni specialistiche e gli elaborati grafici, prima richiesti solo per alcune opere, diventano obbligatori per tutti i progetti. Si tratta della relazione archeologica, geologica, geotecnica, idrogeologica, idraulica, sulle strutture, sulle opere architettoniche, sulla gestione delle materie, sulle possibili interferenze. Secondo la bozza di decreto, vanno inoltre allegati la relazione tecnica impianti e il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo.
 
Il decreto dà al Responsabile unico del procedimento (RUP) il potere di disporre variazioni del contenuto progettuale a seconda dei casi.
 

Livelli di progettazione, le richieste del Consiglio di Stato

Gli appunti del Consiglio di Stato partono dalla fase di consultazione: doveva coinvolgere più addetti ai lavori perché così si sarebbe arrivati ad un testo più “alleggerito”.
 
Secondo il CdS, il fatto che il primo livello di progettazione possa essere diviso in due fasi rappresenta una difficoltà maggiore, mentre in generale le norme devono tendere alla semplificazione. La disposizione, aggiunge il CdS, contrasta con la norma primaria, cioè col Codice Appalti, in cui è previsto che si possa eliminare un livello di progettazione a condizione che gli adempimenti siano svolti nel livello successivo.
 
Stesso discorso per le indagini e gli elaborati richiesti in tutti e tre i livelli di progettazione. Per il Consiglio di Stato sono troppi perché, se da una parte si vuole assicurare la qualità, dall’altra si pregiudica la semplificazione.
 
A ciò si aggiunge il nodo delle risorse. Visto il numero di adempimenti richiesti, molte Stazioni Appaltanti non avrebbero le risorse necessarie per la programmazione delle opere
 
A detta del Consiglio di Stato, invece, il decreto dovrebbe stabilire gli elaborati progettuali minimi indispensabili in base alla tipologia delle opere, mentre eventuali integrazioni potrebbero essere richieste secondo valutazioni caso per caso. Le variazioni del contenuto progettuale, ha affermato poi il CdS, non possono essere disposte dal RUP.
 
Il Governo dovrebbe ora recepire le modifiche chieste dal Consiglio di Stato. Tutto ciò rallenterà ulteriormente il varo definitivo del decreto sui livelli di progettazione, che è atteso dalla scorsa estate.
 
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