Uno degli scogli su cui il decreto si sta arenando, facendo registrare qualche ritardo rispetto all’annuncio di pubblicazione prima della pausa estiva, è la possibilità di semplificare il progetto di fattibilità per le opere semplici.
Livelli di progettazione per opere semplici e complesse
Uno dei capisaldi del decreto, ha ricordato Perrini a margine del convegno “Il nuovo Codice Appalti e i servizi di ingegneria e architettura: novità e criticità” organizzato a Bari, è il rafforzamento del progetto di fattibilità, che ingloba tutta una serie di verifiche che in precedenza venivano rimandate alla fase del progetto definitivo ed esecutivo. Si tratta delle indagini geologiche e geognostiche, le verifiche preventive dell'interesse archeologico e gli studi preliminari sull’impatto ambientale delle opere da realizzare. Nel progetto si dovrà anche indicare se si intende suddividere l’opera in lotti funzionali ed eventualmente avviare le procedure espropriative necessarie. Al progetto bisognerà allegare gli schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare.Una parte della commissione che sta lavorando al decreto nel CSLP, ha riferito Perrini, proponeva di semplificare le procedure per la redazione del progetto di fattibilità inerente alle opere semplici e ripetitive “come l’adeguamento a norma di una scuola, dove gli interventi sono già predeterminati”.
La volontà di semplificazione si è però scontrata con un dato di fatto: nel Codice Appalti manca la differenziazione tra opere complesse e opere semplici. L’introduzione di procedure semplificate richiederebbe quindi una serie di modifiche al Codice Appalti. Il CNI sta già lavorando in questo senso con una serie di proposte da far confluire nel primo correttivo, che sarebbe già in gestazione.
Livelli di progettazione e Decreto parametri
Un’altra implicazione del decreto sui livelli di progettazione è la definizione dei compensi dei professionisti a base di gara. I compensi - secondo Perrini - dovranno essere rivisti dal momento che il professionista che redige il progetto di fattibilità deve effettuare indagini e attività aggiuntive prima non previste.Il decreto per il calcolo degli importi messo a punto dal Ministero della Giustizia ripropone invece i contenuti del DM 143/2013, quindi i meccanismi della vecchia normativa in base alla quale il progetto preliminare richiedeva meno incombenze.
Questa problematica si somma ai dubbi che ruotano intorno al nuovo Decreto Parametri. Secondo il Ministero della Giustizia e secondo le prescrizioni del Codice, le indicazioni del decreto sono facoltative. La pensa diversamente l’Anac, che nelle linee guida sull’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura ha ribadito l’obbligo di utilizzare il DM Parametri per la definizione degli importi.