
Abusi edilizi, per la demolizione non è necessario nessun preavviso
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NORMATIVA
Abusi edilizi, per la demolizione non è necessario nessun preavviso
Tar Campania: le costruzioni illegittime vìolano la legalità e vanno sempre rimosse, il Comune non ha l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento
Vedi Aggiornamento
del 17/03/2021

Vedi Aggiornamento del 17/03/2021
20/10/2020 - Il Comune non ha l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento di demolizione di un abuso edilizio. Lo ha ribadito il Tar Campania con la sentenza 1291/2020.
Il Comune aveva imposto la demolizione della costruzione illegittima, ma il responsabile aveva obiettato che non gli era stato comunicato l’avvio del procedimento.
Non è quindi necessario spiegare al destinatario del provvedimento che la rimozione dell’abuso è finalizzata alla tutela di un interesse pubblico.
Sulla base di una consolidata giurisprudenza, il Tar ha spiegato che “tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, quali atti vincolati, non richiedono alcuna valutazione, né la comparazione dell’interesse pubblico con gli interessi privati concorrenti, e neppure una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare”.
Abusi edilizi, il caso
I giudici si sono pronunciati sul contenzioso sorto tra un Comune e un privato che aveva realizzato un abuso edilizio.Il Comune aveva imposto la demolizione della costruzione illegittima, ma il responsabile aveva obiettato che non gli era stato comunicato l’avvio del procedimento.
Abusi edilizi, per la demolizione non serve il preavviso
I giudici hanno dato ragione al Comune, spiegando che l’ordine di demolizione è un atto vincolato che mira a ripristinare la legalità violata.Non è quindi necessario spiegare al destinatario del provvedimento che la rimozione dell’abuso è finalizzata alla tutela di un interesse pubblico.
Sulla base di una consolidata giurisprudenza, il Tar ha spiegato che “tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, quali atti vincolati, non richiedono alcuna valutazione, né la comparazione dell’interesse pubblico con gli interessi privati concorrenti, e neppure una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare”.
Norme correlate
Sentenza 02/10/2020 n.1291
Tar Campania (Salerno) - Ordine di demolizione e comunicazione dell’avvio del procedimento
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