L’Agenzia ricorda che gli interventi trainanti ammessi al beneficio includono “la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici (...) e relativi sistemi di accumulo”.
Riguardo agli interventi trainati, poi, come chiarito anche dalla Circolare 24/E dell’8 agosto 2020, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del DL 63/2013 (ecobonus), nei limiti di detrazione o di spesa previsti per il singolo intervento e la detrazione del 110% si applica solo se gli interventi sono eseguiti insieme ad almeno uno dei lavori di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale indicati nel paragrafo 2.1 della stessa circolare, fermo restando il miglioramento di due classi energetiche o il conseguimento della classe più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi.
Nel caso specifico, l’Agenzia ritiene che, nel rispetto dei requisiti previsti e degli adempimenti richiesti, l’istante possa beneficiare del superbonus 110%. Lo scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda, infatti, rientra tra gli interventi trainanti (articolo 119, comma 1 lettera c) del DL 34/2020).
Quanto alla termostufa a pellet, un generatore di calore alimentato a biomassa combustibile (articolo 14, comma 2-bis, DL 63/2013) rientra tra gli interventi di efficientamento energetico che godono dell'ecobonus e, pertanto, può essere considerato un intervento trainato, ai sensi dell’articolo 119, comma 2 del Decreto Rilancio.