Gare di progettazione, via libera per fondazioni ed enti senza scopo di lucro
PROGETTAZIONE
Gare di progettazione, via libera per fondazioni ed enti senza scopo di lucro
Il ddl di legge europea, approvato dalla Camera, adatta il Codice Appalti al richiamo della Corte Ue. Fondazione Inarcassa: ‘concorrenza sleale e non qualificata, terribile errore’

06/04/2021 - Fondazioni ed enti senza scopo di lucro entrano di diritto tra i soggetti che possono partecipare alle gare di progettazione. Lo prevede il disegno di legge Europea, approvato dalla Camera e ora all’esame del Senato.
Il ddl Europea prevede inoltre che, per i primi cinque anni dalla costituzione, le fondazioni e gli enti no profit possano dimostrare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti di bandi di gara, attraverso i requisiti dei soci o dei direttori tecnici.
La decisione di includere le fondazioni e gli enti no profit tra i partecipanti alle gare di progettazione risponde al richiamo della Corte di Giustizia Europea ed eviterà all’Italia una procedura di infrazione.
La Corte di Giustizia Europea ha considerato non conformi alle norme comunitarie i limiti posti dall’articolo 46 del Codice Appalti, che fono ad ora ha individuato in modo tassativo i soggetti che possono partecipare alle gare di progettazione. Il giudizio dei giudici comunitari ha già influenzato i giudici italiani, che a gennaio hanno aperto la strada alle fondazioni e agli enti no profit.
“Così rischiamo di impoverire la nostra professione e di favorire una trasformazione degli operatori economici, già oggi abilitati a prestare i servizi di architettura e ingegneria, in enti no profit. E questo avverrà per cogliere una mera opportunità fiscale di vantaggio, con una evidente moltiplicazione dei casi di elusione se non addirittura di evasione fiscale”.
“Pensiamo che la modifica sia finalizzata a recepire gli indirizzi della sentenza della Corte di giustizia europea di giugno 2020 - prosegue Fietta - che interpreta l’art. 46 del codice appalti in senso ampio e cioè volto a includere più soggetti abilitati a prestare i servizi di architettura e ingegneria, compresi gli enti no profit e le fondazioni”.
“È giusto però ricordare che questi enti, per loro stessa natura, non possono condurre attività in grado di generare profitto. Così rischiamo di far competere enti del terzo settore, per i quali l’utile non è necessario, con i soggetti del secondo settore che invece devono dimostrare la congruità degli utili, a pena di esclusione per anomalia e inaffidabilità, una contraddizione inaccettabile. Ma ancora, non hanno strutture organizzative ed economiche adeguate ad affrontare contratti pubblici nel campo dei servizi di progettazione”.
“Infine - conclude - c’è la questione tutt’altro secondaria della responsabilità professionale in caso di danni. Restano in piedi troppe criticità. Senza un bilanciamento della norma, si rischia di penalizzare e discriminare gli operatori economici già abilitati ai sensi dell’art. 46. Se veramente necessario, occorre pensare ad una riforma delle gare di appalto relative ai servizi tecnici. Serve allora un meccanismo di equilibrio della partecipazione degli enti no profit alle gare di appalto, introducendo la richiesta di requisiti specifici e adeguati obblighi fiscali e previdenziali, che garantiscano la par condicio tra enti del terzo settore e noi operatori economici del secondo settore”.
Dopo l'approvazione da parte della Camera, il testo del disegno di legge Europea è passato all'esame del Senato, che potrà confermare, ma anche modificare la norma.
Gare di progettazione aperte a fondazioni ed enti no profit
Il disegno di legge modifica l’articolo 46 del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016). Al comma 1, che contiene l’elenco degli operatori cui possono essere affidati i servizi di ingegneria e architettura, sarà aggiunto il comma d-bis). Tra i soggetti autorizzati alla partecipazione alle gare, entreranno “altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura”. Si tratta delle fondazioni e degli enti senza scopo di lucro, che potranno partecipare anche sotto forma di raggruppamenti.Il ddl Europea prevede inoltre che, per i primi cinque anni dalla costituzione, le fondazioni e gli enti no profit possano dimostrare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti di bandi di gara, attraverso i requisiti dei soci o dei direttori tecnici.
La decisione di includere le fondazioni e gli enti no profit tra i partecipanti alle gare di progettazione risponde al richiamo della Corte di Giustizia Europea ed eviterà all’Italia una procedura di infrazione.
La Corte di Giustizia Europea ha considerato non conformi alle norme comunitarie i limiti posti dall’articolo 46 del Codice Appalti, che fono ad ora ha individuato in modo tassativo i soggetti che possono partecipare alle gare di progettazione. Il giudizio dei giudici comunitari ha già influenzato i giudici italiani, che a gennaio hanno aperto la strada alle fondazioni e agli enti no profit.
Fondazione Inarcassa: ‘grave errore’
Negativo il commento di Fondazione Inarcassa. Il presidente, Franco Fietta, ha diramato una nota affermando che “se passa la modifica all’art. 46 del codice degli appalti ci ritroveremo gli enti no profit e le fondazioni a partecipare alle gare di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura senza alcuna garanzia economica e professionale per la parte pubblica, si tratta di enti nati con scopi ben diversi dal fornire servizi progettuali e per questo estremamente favorite in ambito fiscale”.“Così rischiamo di impoverire la nostra professione e di favorire una trasformazione degli operatori economici, già oggi abilitati a prestare i servizi di architettura e ingegneria, in enti no profit. E questo avverrà per cogliere una mera opportunità fiscale di vantaggio, con una evidente moltiplicazione dei casi di elusione se non addirittura di evasione fiscale”.
“Pensiamo che la modifica sia finalizzata a recepire gli indirizzi della sentenza della Corte di giustizia europea di giugno 2020 - prosegue Fietta - che interpreta l’art. 46 del codice appalti in senso ampio e cioè volto a includere più soggetti abilitati a prestare i servizi di architettura e ingegneria, compresi gli enti no profit e le fondazioni”.
“È giusto però ricordare che questi enti, per loro stessa natura, non possono condurre attività in grado di generare profitto. Così rischiamo di far competere enti del terzo settore, per i quali l’utile non è necessario, con i soggetti del secondo settore che invece devono dimostrare la congruità degli utili, a pena di esclusione per anomalia e inaffidabilità, una contraddizione inaccettabile. Ma ancora, non hanno strutture organizzative ed economiche adeguate ad affrontare contratti pubblici nel campo dei servizi di progettazione”.
“Infine - conclude - c’è la questione tutt’altro secondaria della responsabilità professionale in caso di danni. Restano in piedi troppe criticità. Senza un bilanciamento della norma, si rischia di penalizzare e discriminare gli operatori economici già abilitati ai sensi dell’art. 46. Se veramente necessario, occorre pensare ad una riforma delle gare di appalto relative ai servizi tecnici. Serve allora un meccanismo di equilibrio della partecipazione degli enti no profit alle gare di appalto, introducendo la richiesta di requisiti specifici e adeguati obblighi fiscali e previdenziali, che garantiscano la par condicio tra enti del terzo settore e noi operatori economici del secondo settore”.
Dopo l'approvazione da parte della Camera, il testo del disegno di legge Europea è passato all'esame del Senato, che potrà confermare, ma anche modificare la norma.