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Sismabonus 110%, tetto di spesa autonomo per le pertinenze in un edificio separato
di Redazione Edilportale

Sismabonus 110%, tetto di spesa autonomo per le pertinenze in un edificio separato

Agenzia delle Entrate: il limite comprende gli eventuali lavori di ristrutturazione dell’immobile principale

Vedi Aggiornamento del 26/09/2022
Foto: ahfotobox ©123RF.com
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di Redazione Edilportale
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18/07/2022 - Gli interventi antisismici sulle pertinenze possono ottenere il Sismabonus 110%? E come si calcola il tetto di spesa? Il dubbio è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta 375/2022.
 

Sismabonus 110% e pertinenze, il caso

Il caso riguarda un edificio composto da due unità abitative in categoria A/3 e un portico di pertinenza esclusiva dell'unità abitativa posta al piano terra, accatastato unitamente a quest'ultima e costruito in aderenza all'edificio principale a cui è strutturalmente connesso.
 
Nel cortile è presente un fabbricato separato, con due unità accatastate in categoria C/2 (ad uso deposito), di pertinenza dell'unità abitativa posta al primo piano dell’edificio principale.
 
I proprietari intendono realizzare interventi di parziale demolizione e ricostruzione (rientranti nella definizione di ristrutturazione edilizia). Sul primo edificio sono inoltre previsti lavori antisismici e di efficientamento energetico e opere di ristrutturazione delle singole abitazioni.
 
Sul secondo edificio (composto da due unità immobiliari in categoria C/2) saranno realizzati interventi di consolidamento statico mediante la demolizione parziale e ricostruzione.
 
I proprietari hanno chiesto all’Agenzia:
- se le spese per gli interventi antisismici effettuati sul portico possono essere incluse nel massimale previsto per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, anche se il portico non è una parte comune, o se devono essere incluse nel massimale relativo all’unità abitativa al piano terra;
- qual è il limite di spesa per gli interventi antisismici sulle pertinenze situate nell’edificio separato.
 


Sismabonus 110%, i limiti di spesa

L’Agenzia ha spiegato che, come già precisato con la Circolare 24/2020, per gli interventi antisismici sulle parti comuni di edifici, gli importi di spesa ammessi al Superbonus sono pari a 96mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. 
 
L’Agenzia, richiamando la Circolare 30/2020, ha ricordato che nel calcolo vanno incluse le pertinenze presenti nell’edificio, ma non quelle collocate in un edificio diverso da quello su cui sono realizzati gli interventi.
 
Per i lavori antisismici, ha aggiunto l’Agenzia, è possibile usufruire del Superbonus anche se l’intervento riguarda solo le pertinenze. In questo caso, come spiegato nella risposta 806/2021, il limite di spesa è autonomo e indipendente dal numero delle pertinenze e, inoltre, comprende anche gli interventi eventualmente realizzati sull’unità immobiliare principale (da cui la pertinenza dipende).
 
L’Agenzia ha quindi concluso che, nel caso in questione, il Sismabonus 110% ha due distinti limiti di spesa.
 
Per gli interventi sulle parti comuni del primo edificio, costituito dalle due unità abitative e dal portico, il tetto di spesa è pari a 192mila euro, cioè 96mila euro moltiplicato per le 2 unità immobiliari. In questo caso, non si prendono in considerazione le pertinenze delle unità immobiliari situate nell’altro edificio.
 
Per l’intervento sulle 2 pertinenze, situate nell’altro edificio, il Sismabonus 110% ha un tetto di spesa autonomo, pari a 96mila euro. Questo tetto comprende anche le spese per la ristrutturazione delle unità immobiliari cui la pertinenza fa capo.
 
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