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Il Comune può pagare l’assicurazione professionale al progettista dipendente

Il Comune può pagare l’assicurazione professionale al progettista dipendente

La Corte dei Conti risolve il dubbio di una Pubblica Amministrazione interpretando il nuovo Codice Appalti

Vedi Aggiornamento del 14/02/2024
Assicurazione professionale - Foto: traimak 123RF.com
Assicurazione professionale - Foto: traimak 123RF.com
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 14/02/2024
29/11/2023 - Una Pubblica Amministrazione può pagare l’assicurazione professionale al progettista suo dipendente, incaricato della verifica della progettazione?
 
La sede regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, con la delibera 89/2023, ha risposto di sì, ma prima ha dovuto interpretare e raccordare le norme sparse all’interno del nuovo Codice Appalti (D.lgs. 36/2023).
 
Un’attività laboriosa che avrebbe potuto evitare se il nuovo Codice avesse riproposto i contenuti del vecchio Codice Appalti del 2006 (D.lgs 163/2006) e del 2016(D.lgs. 50/2016), nei quali era espressamente previsto che i costi della polizza professionale erano a carico dell'amministrazione di appartenenza e ricompresi nel quadro economico dell’opera.
 

Il dubbio sull’assicurazione professionale per il progettista dipendente della PA

Il dubbio sulla possibilità di stipulare l’assicurazione professionale a favore del progettista dipendente incaricato della verifica della progettazione è stato posto da un Comune.
 
Secondo il Comune, analizzando il Codice Appalti del 2023, non è chiaro se la polizza assicurativa per la responsabilità civile e professionale del dipendente pubblico rientra tra le polizze obbligatorie per i dipendenti, da stipulare con oneri a carico dell'ente, dato che esiste la regola generale della responsabilità diretta dei pubblici dipendenti per i danni arrecati a terzi nell'esercizio delle funzioni.
 
 

La PA può pagare l’assicurazione professionale al progettista dipendente

La Corte dei Conti è partita da una premessa: le Pubbliche Amministrazioni non possono stipulare polizze assicurative che coprono i rischi di danno connessi alla responsabilità amministrativo - contabile del personale pubblico.
 
Se la stipula di tali assicurazioni fosse consentita, il risultato sarebbe la deresponsabilizzazione del personale pubblico, che verrebbe tutelata da eventuali scelte illegittime o irragionevoli, ma anche un aumento dei costi a carico della PA.
 
Il caso sottoposto, spiega la Corte dei Conti, riguarda invece le polizze assicurative che le Stazioni Appaltanti stipulano per responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni arrecati da propri dipendenti.
 
In base all’articolo 42 del Codice Appalti 2023 e all’articolo 34 dell’Allegato I.7, la Stazione Appaltante deve verificare la rispondenza del progetto al documento di indirizzo e alla normativa vigente e accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nei lavorati progettuali dei livelli già approvati.
 
La Corte dei Conti aggiunge che, in base all’articolo 37, comma 3 dell’Allegato I.7, i soggetti incaricati dell’attività di verifica devono essere muniti di una adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività professionali.
 
L’articolo 2, comma 4 del Codice Appalti 2023, illustra inoltre la Corte, stabilisce che, per promuovere la fiducia nell'azione, legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale”.
 
L’Allegato I.10 del Codice Appalti inserisce infine la verifica del progetto tra le attività tecniche che danno diritto agli incentivi riconosciuti ai professionisti interni e finanziati con gli stanziamenti previsti per le singole procedure. Dal momento che una parte di questi incentivi deve essere utilizzata per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale e che fra le somme a disposizione della stazione appaltante nell’ambito del quadro economico dell’opera o del lavoro oggetto di progettazione ci sono anche le spese per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale, la Corte dei Conti ha concluso che la PA può pagare l’assicurazione professionale al proprio dipendente.
 
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