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I crediti superbonus ‘in attesa di accettazione’ non possono tornare al cedente

I crediti superbonus ‘in attesa di accettazione’ non possono tornare al cedente

Agenzia delle entrate: il titolare del bonus edilizio non può fruire del credito d’imposta ceduto alla banca fino a quando questa non lo rifiuta

Crediti superbonus ‘in attesa di accettazione’ non possono tornare al cedente - Foto: kevers50 123rf.com
Crediti superbonus ‘in attesa di accettazione’ non possono tornare al cedente - Foto: kevers50 123rf.com
di Rossella Calabrese
15/05/2025 - Un credito superbonus ceduto dal titolare a una banca ma non ancora accettato non può essere utilizzato dal titolare del bonus; quest’ultimo dovrà attendere il rifiuto del cessionario per ritornare nella disponibilità del credito.
 
Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la Risposta 130 del 13 maggio 2025. Il caso riguarda una società che ha sostenuto, nel periodo d’imposta 2022, delle spese di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica su un immobile di sua proprietà, beneficiando del Superbonus.
 
La società ha ceduto il credito maturato a una banca, nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa, fra cui l’invio all’Agenzia delle apposite comunicazioni. La parte di credito relativa alle spese del primo semestre 2022 è stata regolarmente bonificata dalla banca mentre l’ulteriore credito, imputabile alle spese del secondo semestre 2022, anch’esso ceduto alla banca, ad oggi è in ‘attesa di accettazione’.
 
La società, quindi, chiede chiarimenti sull’utilizzo del credito superbonus che è ancora in sospeso e, in particolare:
 
1. come poter recuperare le quattro rate relative alla detrazione del secondo semestre, nel caso in cui la banca rifiutasse tale credito;
 
2. sempre in caso di rifiuto da parte della banca, se può optare per la ripartizione in 10 anni (articolo 2, comma 3-sexies del Dl n. 11/2023) presentando la dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta 2023;
 
3. se, in alternativa, può optare per la ripartizione decennale direttamente con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024.
 

Crediti superbonus ‘in attesa di accettazione’ non possono tornare al cedente

L’Agenzia ricorda che i crediti derivanti da cessioni o sconti validamente comunicati in ciascun mese sono resi disponibili, entro il giorno 10 del mese successivo, nella procedura web denominata ‘Piattaforma cessione crediti’ accessibile dall’area riservata del sito delle Entrate.
 
I crediti ricevuti (ossia i crediti che altri soggetti hanno ceduto all’utente, oppure che sono maturati direttamente in capo allo stesso utente) sono distinti tra crediti ‘in attesa di accettazione’, ‘accettati’ e ‘rifiutati’ da parte dell'utente medesimo. I crediti maturati in capo allo stesso utente (prima cessione) sono già impostati come ‘accettati’.
 

Se tali crediti sono rifiutati dal cessionario rimangono indicati nel prospetto ma non sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24 dal titolare della detrazione; questi può cedere nuovamente i crediti rifiutati (inviando una nuova comunicazione di cessione) o usufruire della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.
 
In pratica - spiega il Fisco -, se il credito è ‘in attesa di accettazione’ da parte del cessionario, è preclusa la fruizione da parte dell’originario titolare del bonus. Quest’ultimo dovrà attendere il rifiuto del cessionario per ritornare nella disponibilità del credito.
 
Dunque, per quanto riguarda il primo quesito, l’Agenzia chiarisce che il credito ‘in attesa di accettazione’ da parte della banca cessionaria, non è nella disponibilità dell’istante. Quest’ultimo quindi dovrà contattare la banca e chiedere di procedere con l’accettazione o il rifiuto, essendo l’amministrazione estranea a tale rapporto.
 
In merito al secondo quesito, l’Agenzia risponde che la società potrà utilizzare il credito maturato nella propria dichiarazione, ripartito in 4 rate, solo in caso di rifiuto della banca. In tale circostanza, ai fini della fruizione delle prime due rate, la società dovrà integrare le dichiarazioni trasmesse con riferimento ai periodi d’imposta 2022 e 2023, considerato che, alla data di invio dell’istanza, sono già decorsi i termini ordinari di presentazione della dichiarazione dei redditi per gli anni indicati.
 
Infine, per quanto riguarda il terzo quesito, l’Agenzia fa presente che, per le spese del 2022, la società non potrà ripartire la detrazione in 10 rate annuali, in luogo delle ordinarie 4, presentando la dichiarazione integrativa. Ciò in quanto la stessa normativa prevede che tale opzione possa essere esercitata solo nella dichiarazione dei redditi relativa al 2023, a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata in dichiarazione.
 
Va rilevato, sottolinea l’Agenzia, che l’istituto della dichiarazione integrativa è finalizzato a sanare errori ed omissioni del contribuente e non può essere utilizzato a seguito di un ripensamento di scelte già effettuate in sede dichiarativa.
 
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